Art. 369 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’ammortamento dei mutui all’interesse da pattuirsi fra l’Istituto di credito mutuante e l’Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dal 1° luglioo o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile.

2. Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell’ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell’art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualità che cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all’Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e l° gennaio.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1942

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.