Art. 366 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilasciare agli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa stessa.