Art. 371 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito con le somministrazioni fatte dall’Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato a sensi del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 27 convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 985 un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare i canoni di affitto degli alloggi in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni, secondo le deliberazioni del Comitato centrale dell’Istituto.

2. Sono esclusi dal beneficio di detti contributi gli alloggi dati in affitto a coloro che non siano iscritti all’Opera suddetta e quelli del cessato Istituto romano cooperativo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.