Art. 250 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da società cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all’uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell’interesse il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatati.

2. La quota d’interesse a carico degli assegnatari non può però essere inferiore all’uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma sarà computato a diminuzione del contributo erariale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.