Art. 241 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello Stato.

2. In tal caso competono le ordinarie indennità di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le relative distinte di indennità, trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici, ai privati, alle cooperative, agli istituti od enti costruttori debbono essere pagate entro mesi tre dall’invio della parcella sotto pena di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.