Art. 242 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Salvo le disposizioni degli articoli 95, 103, 104, 105 e 106, rimangono ferme le prenotazioni, assegnazioni e comunque l’attribuzione degli alloggi avvenute anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico, sempre che non sia già stato proposto tempestivo ricorso.
2. Rimangono parimenti ferme le procedure e le approvazioni espletate secondo la legge del tempo o in base a questa non occorrenti.
3. In nessun caso è consentita la revisione di situazioni perfezionatesi con contratto di mutuo individuale.