Art. 245 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d’opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell’Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all’atto del trasporto;

b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d’opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa;

c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.