Art. 247 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l’inquadramento sindacale di cui a R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997.

2. Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali previste dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, salvo l’esclusione contenuta nell’art. 1 (comma 3°) del decreto stesso.(10)

Testo in vigore dal 22 novembre 1947

Note di aggiornamento

Aggiornamento (10)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “A parziale modifica dell’art. 247 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, viene estesa ai portieri dipendenti da cooperative edilizie fruenti del contributo statale, la concessione delle indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.