Art. 88 TUB Esecutività delle sentenze

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

4. Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Testo in vigore dal 16 novembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.