Art. 95 TUB Succursali di banche di Stato terzo
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 58-sexies, nonché dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.