Art. 81 TUB Organi della procedura

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti.(65)

1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettere a) e d).

2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

3. La Banca d’Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Testo in vigore dal 1° dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (65)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l’art. 3, comma 4) che il comma 1-bis del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica “anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.