Art. 130 TUB Abusiva attività di raccolta del risparmio

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.