Art. 132 TUB Abusiva attività finanziaria

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

Testo in vigore dal 19 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.