Art. 129 TUB Emissione di strumenti finanziari

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Testo in vigore dal 25 gennaio 2007

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.