Art. 132-bis TUB Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.

Testo in vigore dal 1° marzo 2010

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.