Art. 137 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l’energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l’uso dell’energia importata.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.