Art. 134 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

2. Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l’importazione o la esportazione.(21)

Testo in vigore dal 11 maggio 1965

Note di aggiornamento

Aggiornamento (21)

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l’art. 20, comma 2) che le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica rilasciate ai sensi del presente articolo cessano di avere efficacia.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.