Art. 136 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’introduzione di energia elettrica dall’estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre.(2)

2. L’energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

3. Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l’applicazione del diritto d’introduzione di cui sopra.

Testo in vigore dal 27 marzo 1942

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

La L. 26 gennaio 1942, n. 127 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che è abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l’introduzione di energia elettrica nel Regno, dal presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.