Art. 135 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. L’autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all’uso dell’energia ed al prezzo di vendita o rivendita.
2. La durata dell’autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l’autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.
3. L’indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore.
4. Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto ridetta la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.
5. La revoca dell’autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell’autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l’autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.