Art. 133 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l’importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.