Art. 322 T.U. Accertamento Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.