Art. 321 T.U. Accertamento Prescrizione per l’azione del contribuente
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
1. L’azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell’effettuato pagamento.