Art. 321 T.U. Accertamento Prescrizione per l’azione del contribuente

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

1. L’azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell’effettuato pagamento.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.