Art. 328 T.U. Accertamento Vigilanza

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:
a) ai funzionari dell’amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento;
b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza;
c) al personale del concessionario di cui all’articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. A tal fine al personale di cui al comma 1 è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette a imposta previa esibizione:
a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall’articolo 330, comma 1;
b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
c) per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

3. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, è in facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l’accertamento della base imponibile.

4. Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attività soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, competente per territorio.

5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attività di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria.

6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall’imposta.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.