Art. 329 T.U. Accertamento Dichiarazione di effettuazione di attività

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette a imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.