Art. 324 T.U. Accertamento Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 14-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323, possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.