Vigilanza attenta da parte dei Consigli dell’ordine forensi sulle richieste di iscrizione all’elenco degli avvocati stabiliti da parte di legali comunitari e controlli legittimi anche a iscrizione già avvenuta per evitare ogni abuso del diritto comunitario che garantisce la libera circolazione dei professionisti nei paesi dell’Unione europea.
In questo senso si è espressa la commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, interpellata dal Dipartimento delle politiche comunitarie sulla applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e stabilimento dei professionisti e le relative prassi.
Il quesito del Dipartimento politiche comunitarie.
Il quesito del Dipartimento è stato sollecitato dal centro Solvit Italia che ha ricevuto numerosi reclami dell’omologo Centro spagnolo relativamente a cittadini italiani laureati in giurisprudenza in Italia che hanno omologato il proprio titolo di studio in Spagna, conseguendo così l’abilitazione all’esercizio della professione forense secondo le norme di quello Stato. Reclami avanzati a fronte di controlli pregnanti che i Consigli dell’Ordine forense attuano al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale per avvocati stabiliti dell’albo professionale, chiedendo informazioni in merito, tra l’altro, all’effettivo svolgimento di attività professionale nel Paese estero e al grado di conoscenza della lingua straniera ivi praticata. Oltre a decidere di sospendere le domande di iscrizione in attesa dell’acquisizione delle predette informazioni, avrebbero, altresì, deliberato di riesaminare tutte le iscrizioni effettuate fino ad oggi.
“Questa prassi”, evidenzia il Dipartimento nel quesito, “ potrebbe configurare una violazione del diritto dell’Unione Europea, in particolare della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e dei principi di cui alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”.
l parere del Cnf.
Il parere è stato vagliato dal plenum del Cnf e inviato agli Ordini ieri con la circolare N. 9-C-2011. In particolare, il documento del Cnf evidenzia che ”È conforme allo spirito delle norme europee che gli ordini forensi svolgano un’attività di attenta vigilanza sulle richieste di iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti al fine di prevenire, in forma non discriminatoria, casi di abuso del diritto dell’Unione Europea. Ritiene irragionevoli forme e prassi concrete di verifica e di controllo a carattere sistematico che si rivelino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Ritiene che non esorbiti dalle proprie competenze il Consiglio dell’ordine che effettui controlli anche sulle iscrizioni già disposte, perché il relativo potere-dovere di verifica rientra nel più generale potere di revisione degli albi regolato dalla legge. Ritiene infine che gli eventuali provvedimenti che dovessero essere assunti all’esito delle citate verifiche dovrebbero comunque salvaguardare l’affidamento incolpevole dei terzi e della clientela, evitando il rischio di travolgere attività difensive compiute in costanza dell’iscrizione poi revocata”.
Il documento sottolinea in via preliminare che il parere ha natura interpretativa e non prescrittiva e che già con il parere 25 giugno 2009 n. 17, il Cnf aveva provveduto a fornire agli Ordini un indirizzo interpretativo circa la corretta applicazione della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di limiti al riconoscimento dei titoli professionali, con particolare riguardo alla sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera.
Si è, in particolare, richiamata l’attenzione dei Consigli circondariali sulla necessità di compiere, secondo i criteri enunciati dalla Corte, un’adeguata istruttoria sulla domande di iscrizione per distinguere in modo motivato i casi di professionisti stranieri intenzionati ad esercitare in buona fede il loro pieno diritto allo stabilimento in Italia dalle ipotesi – come descritte dalla Corte – di abuso del diritto europeo, sotto forma di “duplice passaggio” da uno Stato all’altro, senza l’acquisizione di qualifiche supplementari rispetto a quelle di partenza (ad es. laurea in giurisprudenza, trasformata in titolo professionale abilitante a mezzo di mero duplice riconoscimento, prima del titolo accademico e successivamente della qualifica ottenuta).
Il parere fa presente che tali principi giurisprudenziali, dettati per l’applicazione del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, ben possono applicarsi al secondo canale di accesso alla professione nell’ambito della Unione europea, che è quello del cosiddetto “stabilimento” (dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo, l’avocato comunitario acquisisce il titolo di avvocato e diventa integrato, potendo ottenere l’esonero dalla prova attitudinale integrativa da pare del Coa previa verifica attenta dei requisiti di regolarità ed effettività della professione). […]
Anche l’eventuale cancellazione disposta all’esito delle verifiche intraprese, oltre ad essere motivata da un comprovato interesse pubblico all’espunzione dall’albo del soggetto che non aveva titolo per esservi iscritto, è provvedimento ovviamente “giustiziabile” nelle forme e di fronte alle Autorità. L’eventuale affidamento dei terzi dovrebbe escludere, tuttavia, che la revoca possa produrre effetto ex tunc.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense






