Il CNF con delibera del 9 marzo 2011 ha stabilito la modifica dell’art. 11 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 per cui, nel testo attuale, dopo il comma 3 dell’art. 11, è introdotto il seguente comma 3 bis: “Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”.
Per il secondo triennio di valutazione (2011-2013) il numero di crediti formativi è pertanto fissato in 75 crediti complessivi di cui almeno 15 crediti per ciascuno dei primi due anni (2011 e 2013) e di tali 15 crediti almeno 4 per anno in materia di deontologia o previdenza.