Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso, la nuova versione dellâarticolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione, con particolare riferimento allâutilizzo di internet da parte dellâavvocato.
Una modifica giĂ da tempo nellâaria e preannunciata al congresso nazionale Aiga. Lâassociazione dei giovani avvocati peraltro, dopo le sanzioni comminate dallâAntitrust al CNF proprio per la restrizione in tema di pubblicitĂ online da parte degli avvocati, aveva chiesto espressamente la modifica del Codice deontologico sul punto.
La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata cosÏ confermata dal plenum.
La nuova norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016.
Quello che segue il testo del novellato articolo 35 del Codice deontologico pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Art. 35 â Dovere di corretta informazione.
1. Lâavvocato che dĂ informazioni sulla propria attivitĂ professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di veritĂ , correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dellâobbligazione professionale
2. Lâavvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nĂŠ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti lâattivitĂ professionale.
3. Lâavvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e lâOrdine di appartenenza.
4. Lâavvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. Lâiscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di âpraticante avvocatoâ, con lâeventuale indicazione di âabilitato al patrocinioâ qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita lâindicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dellâavvocato. 7. Lâavvocato non può utilizzare nellâinformazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico lâavvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchĂŠ questi vi consentano
9. Le forme e le modalitĂ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignitĂ e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lâapplicazione della sanzione disciplinare della censura.
La modifica dellâart. 35 del codice deontologico forense è volta a chiarire la portata della norma che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertĂ dei mezzi comunicativi âquale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioniâ, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web (i commi 9 e 10 sono abrogati).
Con la modifica al codice deontologico, che in materia di siti web era decisamente anacronistico, vengono dunque cancellati i commi 9 e 10 relativi alle attivitĂ e alle comunicazioni degli avvocati sul web.
Nello specifico, il comma 9 prevedeva che âlâavvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sĂŠ, allo studio legale associato o alla societĂ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stessoâ.
Il successivo comma 10, invece, prevedeva che âlâavvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante lâindicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sitoâ.
In altre parole, qualsiasi mezzo di informazione online è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purchĂŠ la informazione rispetti i doveri di veritĂ , correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dellâobbligazione professionale.
La modifica allâarticolo 35 entrerĂ in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Vedi anche:
- Aiga contro il nuovo Codice deontologico forense, che vuole limitare la presenza su internet degli avvocati.
- PubblicitĂ online senza restrizioni per gli avvocati.
- Un nuovo procedimento dellâAntitrust contro il CNF in materia di pubblicitĂ e siti internet degli avvocati.
- Sconti sulle parcelle e siti internet: sanzioni dellâAntitrust al CNF per restrizioni alla libera concorrenza.
Art. 35. Dovere di corretta informazione
1. Lâavvocato che dĂ informazioni sulla propria attivitĂ professionale deve rispettare i doveri di veritĂ , correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dellâobbligazione professionale.
2. Lâavvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti NĂŠ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti lâattivitĂ professionale.
3. Lâavvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e lâOrdine di appartenenza.
4. Lâavvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. Lâiscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di âpraticante avvocatoâ, con lâeventuale indicazione di âabilitato al patrocinioâ qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita lâindicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dellâavvocato.
7. Lâavvocato non può utilizzare nellâinformazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico lâavvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano.
[9. Lâavvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla societĂ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. Lâavvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante lâindicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.]
11. Le forme e le modalitĂ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignitĂ e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lâapplicazione della sanzione disciplinare della censura.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense






