Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3118
La pratica dellâambush marketing, pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie non autorizzate in relazione ad eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionaleÂ
Ambush marketing quale illecito amministrativo
Lâarticolo 10 del d.l. 11 marzo 2020 n. 16 (recante Disposizioni urgenti per lâorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchĂŠ in materia di divieto di attivitĂ parassitarie) convertito in legge, con modificazioni, dallâart. 1, comma 1, legge 8 maggio 2020, n. 31 prevede che, a far data dal 13 maggio 2020, âsono vietate le attivitĂ di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione allâorganizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalitĂ di ricavare un vantaggio economico o concorrenzialeâ.
Si tratta del cosiddetto ambush marketing attivitĂ di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori.
In particolare vengono vietate quattro condotte specifiche codificate al successivo comma 2 del ridetto articolo:
- la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1, idoneo a indurre in errore il pubblico sullâidentitĂ degli sponsor ufficiali;
- la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicitĂ di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;
- la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dallâorganizzatore, che sia idonea ad attirare lâattenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico lâerronea impressione che lâautore della condotta sia sponsor dellâevento sportivo o fieristico medesimo;
- la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare lâerronea percezione di un qualsivoglia collegamento con lâevento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati.
Non costituiscono attivitĂ di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi prima richiamati.
I divieti appena elencati operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi in parola fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi (art. 11 del d.l. 16/2020).
Lâillecito dellâambush marketing o marketing parassitario ( previsto dallâart. 10 del D.L. n. 16 del 2020 consiste nella âcreazione di un collegamento ((anche)) indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 ((,)) idoneo a indurre in errore il pubblico sullâidentitĂ degli sponsor ufficialiâ) è un illecito di pericolo concreto (che richiede la concreta messa a rischio del bene protetto) ove rileva lâidoneitĂ decettiva di un messaggio pubblicitario formulato in modo anche indiretto, da accertarsi in concreto non necessariamente mediante una rilevazione statistica fatta sui destinatari del messaggio ma con riferimento alle caratteristiche concrete del messaggio medesimo.
Occorre pertanto analizzare le caratteristiche del messaggio in ogni singolo caso concreto al fine di stabilire il confine tra âambush marketingâ lecito e âambush marketingâ illecito.
Ambush marketing quale illecito civile
La normativa appena richiamata ha rilevanza squisitamente pubblicistica. Nellâipotesi, infatti, che qualcuno violi i divieti di cui sopra lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato è chiamata ad accertare le violazioni e ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro (art. 12 del d.l. 16/2020).
Ma il cosiddetto ambush marketing può assumere rilevanza anche sul piano della tutela civile e della tutela penale.
Lâart. 12 appena citato prevede lâirrogazione della sanzione pecuniaria âSalvo che la condotta costituisca reato o piĂš grave illecito amministrativoâ.
Lâarticolo 13 del d.l. 16/2020 chiarisce, ove ce ne fosse stato bisogno, che le previsioni di natura pubblicistica in esame ânon escludono lâapplicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui allâarticolo 10â [si pensi alla disciplina sulla tutela della concorrenza, ovvero alla disciplina dei marchi, o, ancora, allâart. 21 del codice del consumo che vieta le pratiche commerciali idonee ad indurre in errore i consumatori su elementi come lâesistenza o la natura del prodotto, le sue caratteristiche, la portata degli impegni del professionista e cosĂŹ via].
Sul tema della pubblicitĂ parassitaria il giudice civile ha stabilito alcuni principi che possono essere cosĂŹ sintetizzati:
- la pratica dellââambush marketingâ consiste nellâassociazione di un marchio o di un prodotto ad un evento di grande risonanza mediatica, effettuata senza lâautorizzazione dellâorganizzatore dellâevento; [per inciso, conviene ricordare che la European Sponsorship Association nel âPolicy Paper on Ambush Marketingâ del 2014 distingue tre tipi fondamentali di pratiche di questo tipo: âambush by associationâ, caratterizzato da unâassociazione indiretta del marchio allâevento; âambush by intrusionâ, con il quale lâambusher dĂ visibilitĂ al suo marchio nei luoghi in cui si svolge lâevento o nelle loro immediate vicinanze; âopportunistic marketingâ, con il quale lâambusher approfitta di determinati episodi svoltisi durante lâevento per dare visibilitĂ al suo marchio];
- la pratica dellââambush marketingâ è considerata ingannevole, poichĂŠ induce in errore il consumatore medio sullâesistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietĂ intellettuale invece, insussistenti e costituisce unâipotesi particolare di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che può trovare tutela nellâalveo generale dellâart. 2598, comma 3, c.c.;
- con la figura dellââambush marketingâ il concorrente sleale associa abusivamente lâimmagine ed il marchio di unâimpresa ad un evento di particolare risonanza mediatica senza essere legato da rapporti di sponsorizzazione, licenza o simili con lâorganizzazione della manifestazione; in tal guisa lo stesso si avvantaggia dellâevento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento allâevento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra organizzatori e soggetti autorizzati;
- si tratta di illecito plurioffensivo, ove i soggetti danneggiati sono lâorganizzatore dellâevento, il licenziatario (o sponsor) ufficiale ed infine il pubblico.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3118






