LâAntitrust (AGCM) ha aperto un nuovo procedimento contro il CNF in materia di concorrenza e pubblicitĂ su internet per la mancata ottemperanza al precedente provvedimento sanzionatorio del 22 ottobre 2014 (provvedimento n. 25154) ed a seguito del quale era stata irrogata una sanzione al Consiglio Nazionale Forense da quasi un milione di euro.
LâAntitrust prosegue lâoffensiva contro il Consiglio Nazionale Forense che è rimasto inadempiente rispetto alle prescrizioni contenute nel precedente provvedimento sanzionatorio n. 25154 del 22 ottobre 2014 e pone particolare attenzione alla norma di cui allâ35 del nuovo codice deontologico in materia di pubblicitĂ degli avvocati ed, in particolare, di pubblicitĂ attraverso siti internet.
Il Garante ricorda che nellâottobre 2014 venne accertata la condotta anticoncorrenziale del Cnf che aveva limitato la libertĂ degli avvocati nella determinazione della propria condotta sul mercato, da una parte considerando illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori alle tariffe e, dallâaltra, limitando lâutilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale rendere nota la convenienza della prestazione professisonale offerta.
In particolare, con riferimento a questâultimo punto, cruciale nella lettura dellâAntitrust è stato il parere del Cnf n. 48 del 2012 che considerava accaparramento della clientela lâattivitĂ pubblicitaria svolta dai professionisti attraverso lâuso di piattaforme come AmicaCard, ritenendo che le stesse consentono al professionista, dietro pagamento di un corrispettivo, di ÂŤpubblicizzare lâattivitĂ del suo studio evidenziando la misura percentuale dello sconto riservato ai titolari della cartaÂť.
Nel provvedimento dellâottobre 2014, lâAutoritĂ dava conto dei vantaggi economici svolta dalla pubblicitĂ in unâeconomia di mercato, respingendo poi lâargomentazione del Cnf secondo cui sarebbe legittima la pubblicitĂ effettuata dagli avvocati utilizzando solo siti con nomi di dominio propri, mentre sarebbe deontologicamente scorretto lâutilizzo di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attivitĂ .
Ora il Garante rimprovera al Cnf due cose:
- Non avere dato  alcuna risposta sulle misure prese per rimuovere lâaccertata situazione di lesione della concorrenza e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni;
- Non solo non avere revocato il parere 48/2012 ma anzi averlo conservato  sul proprio sito istituzionale  e poi, reiterando la condotta censurata, avere inserito nel Codice deontologico una disposizione  (art. 35) che, nella sostanza, riproduce il contenuto del parere.
Sotto la lente è finito cosĂŹ lâarticolo 35 secondo cui ÂŤLâavvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza indirizzamento, direttamente riconducibili a sĂŠ, allo studio legale associato o alla societĂ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stessoÂť, aggiungendo che ÂŤle forme e le modalitĂ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignitĂ e decoro della professioneÂť e stabilendo, infine, che ÂŤla violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lâapplicazione della sanzione disciplinare della censuraÂť. Di qui lâapertura di un nuovo procediemnto per inottemperanza.
LâAGCM osserva che le disposizioni del nuovo codice deontologico recepiscono le stesse argomentazioni del CNF in merito alla distinzione tra lâutilizzo â legittimo â di siti web con nomi di dominio propri per veicolare la pubblicitĂ professionale e lâimpiego â illegittimo â di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attivitĂ , che sono state giĂ espressamente rigettate dallâAutoritĂ nel proprio provvedimento n. 25154 del 2014.
In particolare le prescrizioni contenute nel comma 9 dellâart. 35 del codice deontologico sullâobbligo di comunicazione preventiva al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto dei siti utilizzati per lo svolgimento di attivitĂ pubblicitarie, nonchĂŠ la disposizione di chiusura di cui al comma 11 con cui si subordinano âle forme e le modalitĂ delle informazioni al rispetto dei âprincipi di dignitĂ e decoro della professioneâ, oltre a contrastare con le vigenti disposizioni di legge, si pongono in contrasto con quanto contenuto nel citato provvedimento dellâAutoritĂ .
Infatti, tali prescrizioni confermano e inaspriscono le limitazioni introdotte dal CNF per mezzo del parere n. 48/2012 allâimpiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative allâattivitĂ professionale, idoneo a veicolare anche la convenienza economica della prestazione.
In conclusione, le sopra citate disposizioni dellâart. 35 del codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dallâAutoritĂ nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014; esse, pertanto, costituiscono una violazione di quanto disposto alla lettera c) del deliberato del provvedimento, con il quale lâAutoritĂ diffidava il CNF dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dellâinfrazione accertata
Art. 35. Codice Deontologico Forense
Dovere di corretta informazione[âŚ]
9. Lâavvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla societĂ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. Lâavvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante lâindicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalitĂ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignitĂ e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lâapplicazione della sanzione disciplinare della censura.
Provvedimento AGCMÂ n. 25487 sulle Condotte restrittive del CNF
[âŚ]
VISTO in particolare lâarticolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma I dello stesso articolo, lâAutoritĂ applica la sanzione amministrativa pecuniaria fĂŹno al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma I, di importo non inferiore al doppio della sanzione giĂ applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresĂŹ il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il proprio provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, con il quale è stato accertato che il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in violazione dellâart. 101 TFUE, ha posto in essere unâintesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nellâadozione di due decisioni volte a limitare lâautonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando lâutilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale;
[âŚ]
VISTI i punti (b) ed (e) del dispositivo del citato provvedimento, con i quali, rispettivamente, si ordina al CNF di assumere misure atte a porre termine allâinfrazione accertata, dandone adeguata comunicazione agli iscritti, e di comunicare tali adempimenti allâAutoritĂ , trasmettendo una specifica relazione entro il 28 febbraio 2015; VISTO il punto (e) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si diffida il CNF dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dellâinfrazione;
VISTO il punto (c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si diffida il CNF dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dellâinfrazione;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELLâISTRUTTORIA 1748 â CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF
1. Con provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, lâAutoritĂ ha accertato che âil Consiglio Nazionale Forense [CNF n.d.r.], in violazione dellâarticolo 101 del TFUE, ha posto in essere unâinfrazione unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nellâadozione di due decisioni volte a limitare lâautonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari [circolare n. 22-C/2006 n.d.r.] e limitando lâutilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica delle prestazioni professionali [parere n. 48/2012 n.d.r.]â Infatti, la circolare ed il parere miravano a limitare direttamente e indirettamente la concorrenza tra i professionisti basata sulle condizioni economiche dellâofferta dei servizi professionali, con evidente svantaggio per i consumatori finali.
2. In particolare, la circolare n. 22-C 2006, pubblicata unitamente e quale premessa alle disposizioni in materia di tariffe prima e di parametri poi, prevedeva, inter alia, che ârifatto che le tariffe minime non siano piĂš obbligatorie non esclude che â sempre civilisticamente parlando â le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.
Tuttavia, nel caso in cui lâavvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli arti. 5 e 43 e. II del codice deontologicoâ, segnatamente con i criteri del decoro e della dignitĂ professionale ivi contenuti.
Il parere n. 48/2012, invece, sussumeva nella fattispecie deontologica dellâaccaparramento della clientela lâattivitĂ pubblicitaria svolta dai professionisti attraverso lâuso di piattaforme quali AmicaCard, ritenendo che le stesse consentono al professionista, dietro pagamento di un corrispettivo, di âpubblicizzare] lâattivitĂ del suo studio evidenziando la misura percentuale dello sconto riservato ai titolari della cartaâ effettuando, in tal modo, âunâofferta generalizzala al pubblico, il cui elemento distintivo è rappresentato dalla vantaggiositĂ dello sconto prospettato dal professionista offerente, mentre rimangono del tutto aspecifici ed indeterminati la natura e lâoggetto dellâattivitĂ al medesimo richiestaâ, aggiungendo che âil sito costituisce [âŚ] un canale di informazione concentrato sul prevalente aspetto della mera convenienza economica del servizio offerto [âŚ]â, comportando âlo svilimento della prestazione professionale da contratto dâopera intellettuale a questione di puro prezzoâ.
3. Come risulta dal provvedimento di chiusura dellâistruttoria, alla data di adozione dello stesso, lâinfrazione accertata risultava ancora in corso.
Infatti, mentre nel corso del procedimento istruttorio, la circolare n. 22-C/2006 era stata rimossa dalla banca dati del CNF, dove era pubblicata unitamente alle tariffe ministeriali (e poi anche ai parametri), il parere n. 48/2012 continuava ad essere pubblicato sia nella sezione âcircolari e pareriâ della banca dati del CNF, sia nella sezione del sito web dedicata alla deontologia forense (www.codicedeontologico-cnf.it), entrambe accessibili a chiunque dalla homepage del sito istituzionale del CNF, e non risultavano atti di revoca dello stesso comunicati agli iscritti.
4. Con specifico riferimento alla natura restrittiva del parere n. 48/2012, nel citato provvedimento, lâAutoritĂ aveva rilevato che il parere âintroduce una restrizione della concorrenza tra i professionisti sottoposti alla vigilanza del CNF. impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi [âŚ]â pertanto esso âlimita lâimpiego da parte degli avvocati di un importante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dellâinformazione circa la natura e al convenienza dei servizi professionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale. Piattaforme quali AmicaCard, infatti, costituiscono un mezzo idoneo per fornire agli avvocati nuove opportunitĂ professionali, offrendo loro una maggiore capacitĂ di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria; inoltre tali strumenti permettono agli avvocati di penetrare nuovi mercati, consentendo di mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti tra loro. Gli avvocati come noto, pur essendo iscritti presso uno specifico albo circondariale, possono liberamente esercitare la propria attivitĂ professionale sullâintero territorio nazionale, dovendo, esclusivamente, nel caso di attivitĂ giudiziale, munirsi di un domiciliatario per ricevere la notifica degli atti processuali, laddove non abbiano una sede nel luogo dove si trova lâautoritĂ giudiziaria preso la quale il giudizio è in corsoâ.
5. Nel provvedimento, inoltre, lâAutoritĂ dava conto dei vantaggi economici e della funzione pro-competitiva svolta dalla pubblicitĂ in unâeconomia di mercato, rigettando poi lâargomentazione del CNF secondo cui sarebbe legittima la pubblicitĂ effettuata dagli avvocati utilizzando siti con nomi di dominio propri, mentre sarebbe deontologicamente scorretto lâutilizzo di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attivitĂ .
In relazione a questâultimo aspetto, infatti, nel citato provvedimento si afferma espressamente che âappare inoltre artificiosa e non condivisibile la distinzione, effettuata dal CNF, tra la pubblicitĂ veicolata dai professionisti tramite propri siti web, considerata legittima, e quella veicolata tramite le vetrine online quali AmicaCard, che il CNF ritiene invece in violazione della norma deontologica relativa allâaccaparramento della clientela. La distinzione, basata sul fatto che nel primo caso il sito web è accessibile alla generalitĂ degli utenti, mentre nel secondo caso lo sarebbe solo agli iscritti al circuito attraverso il quale si pubblicizza lâattivitĂ professionale, appare capziosa e in ogni caso non risulta corrispondente alla realtĂ dei falli nel caso di specie. Ă infatti emerso che le vetrine di AmicaCard e le informazioni ivi contenute sono accessibili a chiunque navighi sul web, mentre ciò che è riservato agli iscritti al circuito è unicamente il vantaggio economico, consistente in uno sconto sul compenso professionale che il professionista si impegna a riconoscere agli affiliati al circuito AmicaCard In ogni caso, anche qualora ciò non fosse, e la pubblicitĂ online fosse visibile esclusivamente da un numero ristretto di utenti, segnatamente gli affiliati al circuito in questione, ciò non muterebbe la natura pubblicitaria della comunicazione e il rilievo per i consumatori destinatari delle informazioni ivi contenute. Del resto anche la pubblicitĂ su riviste generali o specializzate, ovvero le inserzioni su guide tematiche o su rubriche quali, ad esempio, le Pagine Gialle, sono visibili esclusivamente da coloro che acquistano o ricevono tali pubblicazioni, ma la legge non prevede alcun trattamento maggiormente restrittivo per queste forme di pubblicitĂ rispetto a quella per esempio veicolata attraverso cartelloni pubblicitari o via etere.
Dâaltra parte nĂŠ la riforma Bersani nĂŠ i successivi interventi di liberalizzazione in materia di pubblicitĂ dei professionisti, compresa da ultimo la legge di riforma dellâordinamento forense, introducono distinzioni tra la pubblicitĂ diretta alla generalitĂ degli utenti consumatori e quella diretta a un gruppo ristretto degli stessi, risultando entrambe forme lecite di comunicazione delle informazioni professionaliâ.
6. LâAutoritĂ rigettava, infine, le argomentazioni del CNF volte a giustificare la restrizione concorrenziale provocata dal parere n. 48/2012 sulla base della pretesa idoneitĂ della stessa a perseguire in maniera proporzionata obiettivi di interesse generale, rilevando inoltre come il legislatore nella ed. riforma Bersani â prima â e nella legge forense poi â abbia sancito la legittimitĂ della pubblicitĂ professionaleâ, anche mediante strumenti informatici, senza distinguere in base allâappartenenza degli stessi ai professionisti o allâaccessibilitĂ agli stessi da gruppi piĂš o meno ampi di utenti/consumatori.
II â LâINOTTEMPERANZA ALLA LETTERA (B) ed (E) DEL DELIBERATO DEL PROVVEDIMENTO n. 25154 del 22 ottobre 2014
a) Fatto
7. Il provvedimento dellâAutoritĂ n. 25154 del 22 ottobre 2014 prescriveva la trasmissione da parte del CNF, entro il 28 febbraio 2015, di una relazione scritta finalizzata ad illustrare le misure assunte dal CNF per porre termine allâinfrazione dellâart. 101 TFUE accertata nel provvedimento stesso, come disposto dalla lettera b) del dispositivo.
Essendo trascorso il termine sopra indicato, il CNF, con comunicazione del 14 aprile 2015, veniva sollecitato a presentare la citata relazione prevista dalla lettera e) del dispositivo. A tale richiesta non seguiva, tuttavia, alcuna risposta da parte del CNF.
8. Da accertamenti, effettuati in data 7, 13 e 21 maggio 2015, è emerso che il parere n. 48/2012 risulta ancora pubblicato nel sito istituzionale del CNF, sia nella sezione dedicata alla deontologia professionale (wwv.codicedeontohgico-cnf.it), dove sono raccolti i pareri, la prassi e le sentenze in materia deontologica, sia nella banca dati del CNF, nella sezione âcircolari e pareriâ, accessibile dalla homepage del silo istituzionale dello stessò4.
è inoltre emerso che non risultano pubblicati sul sito del CNF atti e o comunicazioni di revoca del parere n. 48/2012.
b) Valutazioni e conclusioni sullâinottemperanza alla lettera (b) ed (e) del deliberato del provvedimento tu 25154 del 22 ottobre 2014
9. Dalle evidenze raccolte e dal comportamento passivo tenuto dal CNF a seguito della chiusura dellâistruttoria emerge che il Consiglio non si è conformato a quanto deliberato nel provvedimento adottato dallâAutoritĂ il 22 ottobre 2014, lettere b) ed e), a mente del quale il CNF avrebbe dovuto adottare âmisure atte a porre termine ali âinfrazione dandone adeguata comunicazione agli iscriltr e comunicare le stesse allâAutoritĂ mediante specifica relazione scritta, entro il 28 febbraio 2015.
10. Infatti, il CNF non ha provveduto a revocare il parere n. 48/2012 dandone adeguata comunicazione agli iscritti, in tal modo perpetuando la restrizione concorrenziale oggetto dellâaccertamento istruttorio.
III â LâINOTTEMPERANZA ALLA LETTERA (C) DEL DELIBERATO DEL PROVVEDIMENTO n. 25154 del 22 ottobre 2014
a) Fatto
11. LâAutoritĂ , nel citato provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, oltre ad accertare lâinfrazione commessa dal CNF, diffidava questâultimo dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dellâinfrazione accertata.
12. Tuttavia, in data 21 maggio 2015, si rilevava che il vigente codice deontologico forense, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014, allâarticolo 35, rubricato âDovere di corretta informazioneâ, prescrive al comma 9 che âLâavvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla societĂ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stessoâ aggiungendo al comma 11 che âLe forme e le modalitĂ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignitĂ e decoro della professioneâ e stabilendo, infine, al comma 12 che âla violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lâapplicazione della sanzione disciplinare della censuraâ.
13. La Relazione illustrativa del codice deontologico specifica che: âlâart. 35 (âdovere di corretta informazioneâ) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dellâart. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e IO destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dellâarduitĂ del compito, il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione âdi chiusuraâ, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallala dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimitĂ â.
b) Valutazioni e conclusioni sul inottemperanza alla lettera (c) del deliberato del provvedimento ti. 25154 del 22 ottobre 2014
14. In via preliminare si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, i professionisti sono qualificabili quali imprese ai fini dellâapplicazione delle norme in materia di concorrenza e, agli stessi fini, gli ordini professionali costituiscono associazioni di imprese.
Parimenti, la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha espressamente riconosciuto che i codici deontologici costituiscono deliberazioni di associazioni di imprese, rientrando, in quanto tali, nel campo materiale di applicazione dellâarticolo 101 del TFUE.
15. Le disposizioni contenute nellâart. 35 del vigente codice deontologico forense ripropongono sostanzialmente quanto contenuto nel parere n. 48/2012, giungendo a ritenere, al pari del parere, deontologicamente scorretto â pertanto sanzionabile disciplinarmente â lâutilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative allâattivitĂ professionale, in tal modo âlimitando I utiliâo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazioneâ.
CosĂŹ facendo, il CNF ha reiterato lâinfrazione accertata e stigmatizzata nel provvedimento di chiusura dellâistruttoria del caso 1748.
In particolare, le disposizioni del codice deontologico recepiscono le argomentazioni del CNF in merito alla distinzione tra lâutilizzo â legittimo â di siti web con nomi di dominio propri per veicolare la pubblicitĂ professionale e lâimpiego â illegittimo â di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attivitĂ , che, come visto sopra, sono state espressamente rigettate dallâAutoritĂ nel proprio provvedimento.
16. Tale continuitĂ tra i principi e gli argomenti alla base del parere n. 48/2012 e le disposizioni dellâart. 35 del vigente codice deontologico forense emerge inoltre dal contenuto della relazione illustrativa del codice. Questa, infatti, espressamente individua lâart. 35 quale anello di congiunzione tra le disposizioni deontologiche in materia di pubblicitĂ e quelle in materia di accaparramento della clientela, fattispecie questâultima sotto la quale, in assenza di una disposizione analoga allâattuale art. 35, il parere n. 48/2012 sussume la condotta dei professionisti che utilizzano piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali.
17. Parimenti, la prescrizione contenuta nel comma 9 dellâart. 35 del codice deontologico sullâobbligo di comunicazione preventiva al Consiglio dellâOrdine di appartenenza della forma e del contenuto dei siti utilizzati per lo svolgimento di attivitĂ pubblicitarie, nonchĂŠ la disposizione di chiusura di cui al comma 11 con cui si subordinano âle forme e le modalitĂ delle informazioni al rispetto dei âprincipi di dignitĂ e decoro della professioneâ, oltre a contrastare con le vigenti disposizioni di legge, si pongono in contrasto con quanto contenuto nel citato provvedimento dellâAutoritĂ .
18. Infatti, tali prescrizioni confermano e inaspriscono le limitazioni introdotte dal CNF per mezzo del parere n. 48/2012 allâimpiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative allâattivitĂ professionale, idoneo a veicolare anche la convenienza economica della prestazione.
19. In conclusione, le sopra citate disposizioni dellâart. 35 del codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dallâAutoritĂ nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014; esse, pertanto, costituiscono una violazione di quanto disposto alla lettera c) del deliberato del provvedimento, con il quale lâAutoritĂ diffidava il CNF dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dellâinfrazione accertata.
RITENUTO
Pertanto che la permanenza e la mancata revoca con adeguata comunicazione agli iscritti del parere n. 48/2012 rappresenti una violazione del deliberato del provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014, perpetuando lâaccertata situazione anticoncorrenziale, e che la riproposizione nellâart. 35 del codice deontologico di disposizioni giĂ censurate nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 integri una violazione del divieto di reiterare comportamenti analoghi a quelli oggetto dellâinfrazione accertata;
DELIBERA
a) Di contestare al Consiglio Nazionale Forense (CNF) la violazione di cui allâarticolo 15, comma 2 della Legge n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento dellâAutoritĂ n. 25154 del 22 ottobre 2014;
b) che il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa AutoritĂ dai legali rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, nonchĂŠ da persone da essi delegate;
d) con riguardo allâinottemperanza contestata, che, ai sensi dellâarticolo 18, comma 1, della Legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire allâAutoritĂ scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
e) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarĂ notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dellâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE






