Circolare del Ministero della Giustizia relativa alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari derivanti dallāammissione al patrocinio a spese dello stato.
Come eĢ noto, con il decreto in oggetto (DM 15 luglio 2016) eĢ stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui allāart. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilitaĢ per āgli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non eĢ stata proposta opposizione ai sensi dellāart. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002ā, di ācompensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa lāimposta sul valore aggiunto (IVA), noncheĢ procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessiā (art. 1).
Come chiarito dal successivo art. 3, commi 2 e 3, i crediti da portare in compensazione ādevono essere liquidati dallāautoritaĢ giudiziaria con decreto di pagamento a norma dellāart. 82 del testo unicoā (non oggetto di opposizione), e ānon devono risultare pagati, neanche parzialmenteā.
Per gli stessi inoltre, a norma dei commi 4, 5 e 7, deve essere stata emessa āfattura elettronica ⦠ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazioneā dei crediti (PCC), attraverso la quale āil creditore deve esercitare lāopzione di utilizzare il credito in compensazioneā (per lāintero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilitaĢ, āla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3ā.
A norma del comma 6, infine, āper lāanno 2016, lāopzione di cui al comma 5 puoĢ essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembreā, mentre a regime, āa decorrere dallāanno 2017, la medesima opzione puoĢ essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun annoā.
La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione (art. 4), la quale in sintesi:
- seleziona, āfino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dallāart. 1, comma 779, della leggeā, le fatture per le quali eĢ stata esercitata lāopzione e resa la dichiarazione di cui allāart. 3, comma 5, per lāammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilitaĢ per lāavvocato, in caso di esclusione, di esercitare lāopzione e rendere la dichiarazione di cui allāart. 3, comma 5, negli anni successivi);
- comunica ai creditori, per ciascuna fattura, lāammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
- Ā trasmette allāAgenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per lāesercizio dellāopzione, ālāelenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e lāimporto utilizzabile in compensazioneā
Tanto premesso, allāesito delle opportune interlocuzioni interne noncheĢ tenuto conto di quanto concordato con il Dipartimento delle finanze ā alle cui dettagliate istruzioni, reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti, si fa comunque espresso rimando ā appare in questa sede opportuno evidenziare quanto segue:
- la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) eĢ reperibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml;
- per esercitare lāopzione di compensazione, lāavvocato deve essere registrato nella piattaforma quale ālibero professionistaā, accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menuĢ utilitaĢ > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione allāAlbo degli Avvocati;
- poicheĢ non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, eĢ opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento de visu e controllo della documentazione: allāesito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema;
- quanto alla registrazione degli Uffici giudiziari che ricevono fatture per spese di giustizia sulla piattaforma (tranne quelli del giudice di pace di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Tione di Trento e Trento), si precisa che la stessa eĢ giaĢ stata effettuata dal sistema mediante lāidentificazione con il nome dellāufficio seguito dalla dicitura āSPESE DI GIUSTIZIAā (e quindi: Ministero della giustizia ā Tribunale (Giudice unico di primo grado diā¦) ā SPESE DI GIUSTIZIA), senza che cioĢ comporti, per gli uffici che non siano giaĢ registrati quali funzionari delegati alle spese di giustizia, lāattribuzione di poteri di certificazione dei crediti;
- le dichiarazioni di responsabilitaĢ previste dallāart. 3 del decreto in oggetto possono essere sottoscritte dallāavvocato unicamente mediante un certificato di firma digitale in corso di validitaĢ (comunicato allāinterno della piattaforma mediante la funzione utilitaĢ > tipo di firma);
- le uniche fatture per le quali lāavvocato puoĢ esercitare lāopzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; mentre peroĢ le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalitaĢ di trasmissione dei dati): essendo le funzionalitaĢ per lāinvio delle fatture nella piattaforma giaĢ disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non giaĢ presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento;
- al momento dellāinserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederaĢ allāavvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM;
- poicheĢ il decreto in esame disciplina āle modalitaĢ con le quali ⦠gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ⦠possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa ā¦ā (art. 1), non puoĢ essere esercitata lāopzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dallāavvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale;
- le funzionalitaĢ che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
- successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaboreraĢ lāelenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invieraĢ il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso;
- gli Uffici giudiziari, prima dellāelaborazione di tale elenco, riceveranno via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato lāopzione di compensazione: cioĢ consentiraĢ di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio percheĢ non liquidate o giaĢ pagate);
- gli stessi Uffici, dopo lāelaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE;
- per ogni chiarimento o approfondimento sullāargomento, gli avvocati e gli Uffici giudiziari possono consultare le istruzioni reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti ovvero contattare lāHelp Desk al numero verde 800.971.701, specificando che lāoggetto della richiesta eĢ āCompensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016ā.






