Circolare del Ministero della Giustizia relativa alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari derivanti dall’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

DMĀ 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

Come eĢ€ noto, con il decreto in oggetto (DM 15 luglio 2016) eĢ€ stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilitaĢ€ per ā€œgli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non eĢ€ stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002ā€, di ā€œcompensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessiā€ (art. 1).
Come chiarito dal successivo art. 3, commi 2 e 3, i crediti da portare in compensazione ā€œdevono essere liquidati dall’autoritaĢ€ giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unicoā€ (non oggetto di opposizione), e ā€œnon devono risultare pagati, neanche parzialmenteā€.
Per gli stessi inoltre, a norma dei commi 4, 5 e 7, deve essere stata emessa ā€œfattura elettronica … ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazioneā€ dei crediti (PCC), attraverso la quale ā€œil creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazioneā€ (per l’intero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilitaĢ€, ā€œla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3ā€.
A norma del comma 6, infine, ā€œper l’anno 2016, l’opzione di cui al comma 5 puoĢ€ essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembreā€, mentre a regime, ā€œa decorrere dall’anno 2017, la medesima opzione puoĢ€ essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun annoā€.
La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione (art. 4), la quale in sintesi:

  1. seleziona, ā€œfino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall’art. 1, comma 779, della leggeā€, le fatture per le quali eĢ€ stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, per l’ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilitaĢ€ per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, negli anni successivi);
  2. comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
  3. Ā trasmette all’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, ā€œl’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazioneā€

Tanto premesso, all’esito delle opportune interlocuzioni interne nonché tenuto conto di quanto concordato con il Dipartimento delle finanze – alle cui dettagliate istruzioni, reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti, si fa comunque espresso rimando – appare in questa sede opportuno evidenziare quanto segue:

  • la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) eĢ€ reperibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml;
  • per esercitare l’opzione di compensazione, l’avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale ā€œlibero professionistaā€, accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menuĢ€ utilitaĢ€ > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all’Albo degli Avvocati;
  • poiché non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, eĢ€ opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento de visu e controllo della documentazione: all’esito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema;
  • quanto alla registrazione degli Uffici giudiziari che ricevono fatture per spese di giustizia sulla piattaforma (tranne quelli del giudice di pace di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Tione di Trento e Trento), si precisa che la stessa eĢ€ giaĢ€ stata effettuata dal sistema mediante l’identificazione con il nome dell’ufficio seguito dalla dicitura ā€œSPESE DI GIUSTIZIAā€ (e quindi: Ministero della giustizia – Tribunale (Giudice unico di primo grado di…) – SPESE DI GIUSTIZIA), senza che cioĢ€ comporti, per gli uffici che non siano giaĢ€ registrati quali funzionari delegati alle spese di giustizia, l’attribuzione di poteri di certificazione dei crediti;
  • le dichiarazioni di responsabilitaĢ€ previste dall’art. 3 del decreto in oggetto possono essere sottoscritte dall’avvocato unicamente mediante un certificato di firma digitale in corso di validitaĢ€ (comunicato all’interno della piattaforma mediante la funzione utilitaĢ€ > tipo di firma);
  • le uniche fatture per le quali l’avvocato puoĢ€ esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; mentre peroĢ€ le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalitaĢ€ di trasmissione dei dati): essendo le funzionalitaĢ€ per l’invio delle fatture nella piattaforma giaĢ€ disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non giaĢ€ presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento;
  • al momento dell’inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederaĢ€ all’avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM;
  • poiché il decreto in esame disciplina ā€œle modalitaĢ€ con le quali … gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, … possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa ā€¦ā€ (art. 1), non puoĢ€ essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale;
  • le funzionalitaĢ€ che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
  • successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaboreraĢ€ l’elenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invieraĢ€ il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso;
  • gli Uffici giudiziari, prima dell’elaborazione di tale elenco, riceveranno via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l’opzione di compensazione: cioĢ€ consentiraĢ€ di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio perché non liquidate o giaĢ€ pagate);
  • gli stessi Uffici, dopo l’elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE;
  • per ogni chiarimento o approfondimento sull’argomento, gli avvocati e gli Uffici giudiziari possono consultare le istruzioni reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti ovvero contattare l’Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l’oggetto della richiesta eĢ€ ā€œCompensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016ā€.