Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2024, n. 17851

Decorrenza ammissione gratuito patrocinio: gli effetti dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data della domanda.

Ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n.115 del 2002 gli effetti dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui è presentata la domanda o dal primo atto compiuto dal difensore, se il richiedente riserva la presentazione della domanda entro venti giorni.
Diversamente laddove gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell’istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’ordine professionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021),
Si può quindi sostenere che in tema di gratuito patrocinio operi la retroattività degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza o al primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi Cassazione civile sez. VI, 9/02/2021, n. 3050).

Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2024, n. 17851