La cancellazione dalla Cassa Forense (disciplinata dallâart. 3 del Regolamento generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
approvato con decreto interministeriale del 28 settembre 1995) può avvenire dâufficio ovvero a domanda.
La cancellazione dâufficio dellâavvocato e/o del praticante abilitato al patrocinio è disposta dalla Cassa nei seguenti casi:
a) Per effetto della di cancellazione da tutti gli albi professionali e a decorrere dalla data di cancellazione dagli stessi. Va evidenziato che per gli avvocati cosiddetti cassazionisti occorre la cancellazione sia dallâalbo ordinario che dallâalbo dei cassazionisti, precisazione è importante poichĂŠ la Cassa ha rilevato che taluni avvocati si cancellano dallâalbo ordinario ma dimenticano di cancellarsi anche dallâalbo dei cassazionisti, la permanenza della loro iscrizione a tale albo comporta anche la permanenza della loro iscrizione alla Cassa Forense.
b) Scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio e indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dellâOrdine. La cancellazione dâufficio del praticante abilitato al patrocinio il quale avesse scelto liberamente di iscriversi alla Cassa, pur non sussistendo nei suoi confronti alcun obbligo di iscrizione, decorre automaticamente dalla data di scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio e ciò indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dellâOrdine.
c) Casi di incompatibilitĂ con lâiscrizione dellâavvocato o del praticante abilitato con lâiscrizione negli albi professionali. In tali casi la cancellazione dâufficio è disposta dalla Cassa con decorrenza dalla data di cancellazione dagli albi per incompatibilitĂ oppure dalla data di assunzione.
d) Per causa di morte, quale naturale conseguenza del decesso del professionista iscritto.
La cancellazione a domanda richiede invece di distinguere la posizione dellâavvocato da quella del praticante abilitato al patrocinio.
La cancellazione a domanda dellâavvocato può aversi nei seguenti casi:
1) Quando non si realizzi il requisito della continuitĂ professionale (reddito netto professionale Irpef e volume dâaffari IVA inferiori ai minimi stabiliti) nel triennio anteriore alla presentazione della domanda. In questo caso la cancellazione decorrerĂ dalla data di presentazione della domanda.
2) Quando si chiude la partita IVA. In questo caso la cancellazione decorrerĂ dalla data di chiusura della partita iva.
3) Quando sussista una qualche altra incompatibilitĂ .
La cancellazione a domanda del praticante abilitato al patrocinio, trattandosi di iscrizione facoltativa e non giĂ obbligatoria, non subisce limitazione alcuna e può essere presentata in qualunque momento e quindi è svincolata anche dallâeffettivo esercizio continuativo della professione.
Decorrenza degli effetti della cancellazione.
Gli effetti della cancellazione, a norma dellâart. 5 del Regolamento generale della Cassa Forense, nel caso di cancellazione su domanda decorrono dalla spedizione della domanda medesima indirizzata alla Cassa secondo la data risultante dalla raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di cancellazione deliberata dâufficio, dalla cancellazione da tutti gli albi, salvo il caso di morte, in cui lâeffetto decorre dalla data del decesso.
Obblighi di pagamento successivi alla cancellazione dalla Cassa Forense.
Lâavvocato che si cancella dalla sola Cassa deve comunque provvedere al pagamento integrale dei contributi minimi dovuti per lâanno dellâavvenuta cancellazione in ragione del principio di infrazionabilitĂ dellâanno nonchĂŠ delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Lo stesso deve altresĂŹ adempiere allâobbligo dichiarativo inviando il cosiddetto âmodello 5â e allâobbligo contributivo integrativo del 4% da esporre in fattura finchĂŠ permane lâiscrizione allâAlbo.
Per lâavvocato che si cancella anche dagli Albi, tale obbligo permane solo per lâanno dellâavvenuta cancellazione. Pertanto egli sarĂ obbligato allâinvio del Modello 5 ancora nellâanno successivo a quello dellâavvenuta cancellazione ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.
Per il praticante abilitato che si cancella dalla Cassa permarrĂ lâobbligo contributivo relativo allâanno di avvenuta cancellazione e lâobbligo dichiarativo ancora per lâanno successivo (egli invierĂ il modello 5 lâanno successivo a quello della cancellazione) salvo essere di nuovo obbligato non appena egli si iscriverĂ allâAlbo professionale.
Destinazione dei contributi versati al momento della cancellazione.
Ricongiunzione: sono possibili la ricongiunzione in altra gestione previdenziale nonchÊ la totalizzazione se il periodo contributivo è di almeno 3 anni su un complesso periodo contributivo di almeno 20 anni.
Pensione contributiva: è possibile conseguire da Cassa Forense la pensione contributiva ma solo alla maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Rimborso: è possibile il rimborso del contributo soggettivo ma solo limitatamente agli anni di iscrizione alla Cassa dichiarati inefficaci ai fini pensionistici. Tale possibilitĂ riguarda solo gli avvocati e non anche i praticanti abilitati al patrocinio in quanto gli anni di iscrizione Cassa di questi ultimi sono sempre validi indipendentemente dalla produzione di reddito. Chi si cancella dalla Cassa per mancanza del requisito della continuitĂ professionale e pertanto mantenga la partita Iva e lâiscrizione allâAlbo, automaticamente verrĂ iscritto o ha comunque lâobbligo di iscriversi alla gestione separata INPS.






