Formazione continua avvocati
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2014, n. 6
Regolamento CNF 6/2014
Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati.
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 18 giugno 2020
Titolo I
Principi generali
Art. 1.
Formazione professionale continua
1. Il presente regolamento disciplina le modalitĂ e le condizioni per lâassolvimento dellâobbligo di formazione continua da parte dellâavvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonchĂŠ la gestione e lâorganizzazione delle attivitĂ formative.
Art. 2.
Aggiornamento e formazione
1. La formazione continua consiste in attivitĂ di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalitĂ , contenuti ed ambiti cognitivi.
2. Le attivitĂ di aggiornamento sono prevalentemente dirette allâadeguamento e allâapprofondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
3. Le attivitĂ di formazione si caratterizzano per lâacquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
4. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.
Art. 3.
Le attivitĂ formative
1. LâattivitĂ di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalitĂ tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:
a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novitĂ legislative;
b) seminari su aggiornamenti normativi;
c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.
2. LâattivitĂ di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.
3. LâattivitĂ di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attivitĂ seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attivitĂ di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
4. LâattivitĂ di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalitĂ di cui allâart. 2, comma 3, quali ad esempio:
a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
b) master di primo e secondo livello;
c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
d) corsi di cui allâart. 22 della legge professionale;
e) scuola forense integrativa del tirocinio;
f) scuola per difensori dâufficio;
g) corsi per mediatori professionali.
Art. 4.
Metodologie didattiche
1. LâattivitĂ formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, lâesercitazione, la simulazione.
2. Nellâorganizzazione dellâattivitĂ formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quantâaltro utile allâefficacia della stessa attivitĂ formativa.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per âlegge professionaleâ si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante âNuova
disciplina dellâordinamento della professione forenseâ e le ulteriori modificazioni e integrazioni;
b) per âattivitĂ formativaâ si intende ogni attivitĂ promossa, organizzata o prevista ai fini dellâassolvimento dellâobbligo di formazione, che comprende sia le attivitĂ di aggiornamento che le attivitĂ
di formazione;
c) il âCredito Formativoâ (CF) è lâunitĂ di misura del carico di studio e dellâimpegno
necessario per lâassolvimento dellâobbligo di formazione continua e della rilevanza dellâattivitĂ formativa in relazione alle specifiche finalitĂ previste dal presente regolamento;
d) il âperiodo formativoâ è lâarco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve allâobbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti;
e) gli âeventi a rilevanza nazionaleâ e gli âeventi serialiâ sono le attivitĂ di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;
f) gli âeventi a rilevanza localeâ sono quelle attivitĂ svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;
g) per âFADâ si intende la formazione a distanza, ovvero attivitĂ formative svolte anche con modalitĂ telematiche, purchĂŠ sia possibile il controllo della partecipazione;
h) per âaccreditamentoâ si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dellâOrdine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perchĂŠ unâattivitĂ si possa considerare formativa ai fini dellâobbligo di formazione continua e provvedono allâattribuzione di Crediti Formativi;
i) la âCommissione centrale per lâaccreditamento della formazioneâ (indicata anche come âCommissione centraleâ) è lâorganismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per lâesercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;
j) le âCommissioni per lâaccreditamento della formazioneâ (indicate anche come âCommissioni localiâ) sono le commissioni che possono essere costituite presso ciascun Consiglio dellâOrdine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;
k) il âPOFâ è il Piano dellâOfferta Formativa.
Art. 6.
Obbligo formativo
1. Lâavvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno lâobbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attivitĂ formative accreditate ai sensi del presente regolamento nellâinteresse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettivitĂ .
2. Lâobbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dellâiscrizione allâAlbo, agli Elenchi ed
ai Registri, a prescindere dallâesercizio effettivo dellâattivitĂ professionale, salvo quanto previsto dallâart. 15.
Art. 7.
LibertĂ di formazione
1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attivitĂ formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attivitĂ nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
2. La libertĂ di scelta delle attivitĂ formative concerne le attivitĂ formative organizzate sul territorio italiano e dellâUnione Europea.
3. Ai fini dellâadempimento dellâobbligo formativo potrĂ essere altresĂŹ riconosciuta la validitĂ di attivitĂ formative non previamente accreditate, svolte in Italia e allâestero ai sensi del presente regolamento.
4. Le attivitĂ formative svolte in modalitĂ e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate.
Titolo II
I soggetti
Art. 8.
Il Consiglio Nazionale Forense
1. Il CNF promuove e coordina lâattivitĂ di formazione continua anche tramite la Fondazione âScuola Superiore dellâAvvocaturaâ, la âFondazione dellâAvvocatura italiana â FAIâ, la âFondazione italiana per lâinnovazione forense â FIIFâ e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformitĂ di riconoscimento dei Crediti Formativi sul territorio nazionale e promuovendo la piĂš ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.
2. Il CNF, in attuazione dellâart. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per lâapplicazione del presente regolamento, al fine di assicurare lâeffettivitĂ e lâuniformitĂ della formazione permanente sul territorio nazionale.
Art. 9.
I Consigli dellâOrdine degli Avvocati
1. I Consigli dellâOrdine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni lâattivitĂ di formazione continua, vigilando sullâassolvimento dellâobbligo da parte degli iscritti.
Art. 10.
Altri soggetti
1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attivitĂ formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri 12 soggetti pubblici o privati.
2. Per lâaccreditamento delle attivitĂ di formazione continua prevista dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti allâesercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attivitĂ formative.
3. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per la specificità delle sue competenze, può organizzare in proprio attività formative in materia previdenziale forense.
Art. 11.
Finanziamenti di terzi
1. I soggetti di cui al presente Titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.
Titolo III
ModalitĂ della formazione
Art. 12.
Contenuto dellâobbligo formativo
1. Integra assolvimento dellâobbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attivitĂ disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.
2. Lâobbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione allâalbo, elenco o registro.
3. Il periodo di valutazione dellâobbligo di formazione ha durata triennale.
4. Lâiscritto deve conseguire, nellâarco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
5. Ogni anno lâiscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. Ă consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nellâambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualitĂ consecutive allâinterno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.
Art. 13.
Altre attivitĂ e autoformazione
1. Sono valutate ai fini dellâassolvimento dellâobbligo formativo anche le seguenti attivitĂ :
a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attivitĂ indicate allâart. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui allâart. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per lâaccesso alla professione di avvocato di cui allâart. 43 della legge
professionale;
b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza
nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati
17;
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonchĂŠ partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina 18;
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione allâesercizio della professione forense, per gli esami per lâiscrizione allâalbo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dellâesame;
f) attivitĂ seminariali di studio, anche nellâambito della propria organizzazione professionale e mediante lâutilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
g) attivitĂ di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attivitĂ di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
Art. 14.
Protocolli dâintesa
1. Il CNF, per il perseguimento delle finalitĂ del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare lâaccesso alla formazione continua mediante lâampliamento dellâofferta formativa.
2. Sono riconosciuti, ai fini dellâapplicazione del presente regolamento, i Protocolli dâintesa giĂ sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei Crediti Formativi conseguiti allâestero.
Art. 15.
Esenzioni ed esoneri
1. Sono esentati dallâobbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dallâesercizio professionale, ai sensi dellâarticolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione allâalbo o dopo il compimento del sessantesimo anno di etĂ ; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle universitĂ in materie giuridiche.
2. Su domanda dellâinteressato, sono altresĂŹ esonerati dallâobbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dellâuomo o della donna di doveri collegati alla paternitĂ o alla maternitĂ in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dellâattivitĂ professionale o trasferimento
di questa allâestero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
3. Lâiscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dellâimpedimento.
4. Lâesonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dellâimpedimento e comporta la
riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalitĂ dellâimpedimento.
Art. 16.
Formazione specialistica
1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dellâart. 9 della legge professionale, sono soggetti allâobbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.
Titolo IV
Accreditamento
Art. 17.
Accreditamento delle attivitĂ formative
1. Allâaccreditamento delle attivitĂ formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.
2. Il CNF è competente a concedere lâaccreditamento per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, gli eventi che si svolgono allâestero, i corsi di cui allâart. 3, comma 4, lett. a)
diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui allâart. 22 della legge professionale, nonchĂŠ per la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi giĂ previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla âNota tecnica sullâaccreditamento delle attivitĂ di Formazione a distanza (FAD)â.
3. Il COA è competente a concedere lâaccreditamento per gli eventi a rilevanza locale. Qualora lâattivitĂ formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da piĂš COA dello stesso distretto di Corte dâappello, la competenza per lâaccreditamento è del COA distrettuale.
4. Per le altre attivitĂ di cui allâart. 13 è competente:
a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare lâiniziativa formativa, per
lo svolgimento di relazioni o lezioni;
b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti
equiparati;
d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a
seconda del soggetto che le ha costituite;
e) il COA di appartenenza dellâiscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di
abilitazione allâesercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
f) il COA per lâattivitĂ di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.
5. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede allâaccreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherĂ senza ritardo alla Commissione centrale di cui allâart. 18 lâelenco degli eventi accreditati e dei crediti concessi.
Art. 18.
Commissione centrale per lâaccreditamento della formazione
1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per lâaccreditamento della formazione.
2. La Commissione centrale cura lâistruttoria e lâaccreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attivitĂ di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dellâAvvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformitĂ alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono lâaccreditamento da parte della Commissione Centrale.
4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attivitĂ accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertĂ di scelta rispetto allâofferta formativa presente sul territorio nazionale, ne dĂ notizia sul sito del CNF.
Art. 18.
Commissione centrale per lâaccreditamento della formazione
1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per lâaccreditamento della formazione.
2. La Commissione centrale cura lâistruttoria e lâaccreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attivitĂ di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dellâAvvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformitĂ alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono lâaccreditamento da parte della Commissione Centrale.
4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attivitĂ accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertĂ di scelta rispetto allâofferta formativa presente sul territorio nazionale, ne dĂ notizia sul sito del CNF.
5. Al fine di assicurare lâuniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attivitĂ formative sul territorio nazionale.
Art. 19.
Commissioni per lâaccreditamento della formazione costituite presso i Consigli dellâOrdine
1. Presso ogni COA può essere costituita la Commissione per lâaccreditamento delle attivitĂ formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dellâOrdine.
2. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura lâistruttoria e lâaccreditamento delle attivitĂ formative di competenza, ne controlla lâeffettivo e corretto svolgimento e svolge le attivitĂ di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, al fine di assicurare la piĂš uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per lâaccreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonchĂŠ con la Commissione centrale costituita presso il CNF.
4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.
Art. 20.
Determinazione dei Crediti Formativi
1. Per le attivitĂ di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui allâart. 2, comma 4 e dei criteri di cui allâarticolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura:
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
b) per eventi della durata di una intera giornata o piĂš giornate da n. 2 a n. 12 CF.
2. Per le attivitĂ di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui allâart. 2, comma 4 e dei criteri di cui allâarticolo seguente, CF nella seguente
misura:
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF; b) per eventi della durata di una intera o piĂš giornate da n. 6 a n. 20 CF.
3. Per le altre attivitĂ di cui allâart. 13:
a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attivitĂ , con un massimo di n. 12
CF allâanno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione allâevento formativo;
b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di
rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti allâattivitĂ svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF allâanno;
c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti
equiparati un massimo di n. 10 CF allâanno;
d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonchĂŠ per la
partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF allâanno;
e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione allâesercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF allâanno;
f) per lâattivitĂ di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF allâanno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a).
4. Alle attivitĂ formative svolte in modalitĂ Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui allâart. 12, comma 6 del presente regolamento.
5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dellâiscritto allâintero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dellâiscritto ad almeno lâottanta per cento (80%) dellâevento.
Art. 21.
Criteri per accreditamento
1. Lâaccreditamento delle attivitĂ formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dellâattivitĂ formativa e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento:
a) coerenza dei temi trattati con le finalitĂ del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, piĂš giornate);
c) tipologia e qualitĂ dei supporti di ausilio allâesposizione (quali proiezione di filmati, uso di
diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dellâevento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dellâevento da parte dei
partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.
2. Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attivitĂ di cui allâart. 13, comma 3, lettera b), viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare lâattivitĂ svolta nel corso dellâanno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:
a) natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;
b) qualitĂ del tema trattato;
c) approccio giuridico al tema trattato;
d) livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali;
e) contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni .
Art. 22.
Procedura di accreditamento
1. Il soggetto promotore che richiede lâaccreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dellâattivitĂ , la domanda al soggetto competente a concedere lâaccreditamento (Commissione centrale presso il CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita presso il COA). La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per lâaccreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dellâiniziativa.
2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui allâarticolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dellâiniziativa, nonchĂŠ le sessioni singolarmente fruibili in caso di attivitĂ strutturata in piĂš sessioni e moduli. La richiesta potrĂ avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di unâattivitĂ unitaria, purchĂŠ si svolgano nellâarco di un unico anno formativo.
3. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalitĂ di presentazione della domanda e  curano lâattivitĂ istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.
4. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui allâarticolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui allâart. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attivitĂ formativa.
5. La Commissione centrale, il COA ovvero la Commissione locale di appartenenza dellâiscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dellâadempimento dellâobbligo formativo la partecipazione ad attivitĂ ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte allâestero, a seguito di domanda dellâinteressato, corredata dellâattestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.
6. La Commissione centrale valuterĂ le attivitĂ di cui allâart.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun semestre dellâanno formativo. Lâinteressato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, presenterĂ unâunica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonchĂŠ di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui allâarticolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui allâart. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attivitĂ formativa.
7. La richiesta di accreditamento di attivitĂ di Formazione a distanza dovrĂ essere integrata con le informazioni e la documentazione di cui alla âNota tecnica sullâaccreditamento delle attivitĂ di Formazione a distanza (FAD)â. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda di accreditamento di attivitĂ svolte in modalitĂ e-learning entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Art. 22-bis.
Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dellâiscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dellâarticolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202
1. La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale di cui al presente regolamento costituiscono titolo per lâiscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 a condizione che i corsi:
a) siano organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento;
b) siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo;
c) abbiano una durata minima di quaranta ore e prevedano insegnamenti concernenti almeno i
seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dellâesecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.
2. Qualora il corso di cui al comma 1 sia organizzato da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, lâistanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente lâindicazione dei requisiti di cui al comma 1, è inviata tramite posta elettronica certificata al Consiglio nazionale forense, che decide su di essa, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dalla ricezione.
Titolo V
Valutazioni e verifiche
Art. 23.
Piano dellâofferta formativa
1. Ciascun COA, direttamente o tramite la Commissione locale eventualmente costituita, predispone con cadenza anticipata semestrale il Piano dellâofferta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo.
2. Il POF potrĂ essere inviato allâinizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dellâinserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.
3. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicitĂ agli avvocati delle attivitĂ ed iniziative formative promosse.
4. Il CNF, tramite la Commissione centrale, successivamente al 31 gennaio dellâanno solare successivo allâanno formativo potrĂ richiedere ai COA, anche indistintamente, una relazione sugli eventi formativi organizzati e promossi e sulle iniziative accreditate, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche ai fini di cui allâart. 18, comma 5.
5. La relazione, utilizzabile per la raccolta dati a fini statistici, potrĂ essere redatta sul modulo predisposto dalla Commissione Centrale.
6. Il CNF, tramite la Commissione Centrale, al fine di garantire lâomogeneitĂ della formazione continua sul territorio, può richiedere ai COA chiarimenti in merito ai criteri seguiti nellâaccreditamento e, ove gli stessi risultassero difformi a quelli stabiliti nel presente regolamento, ridurre o revocare i crediti concessi dal COA ovvero dalla Commissione locale presso il COA.
Art. 24.
Verifiche
1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.
2. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attivitĂ formative.
3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base allâesito della verifica.
Art. 25.
Attestato di Formazione continua
1. Su domanda dellâiscritto che provi lâavvenuto adempimento dellâobbligo formativo triennale, e previa verifica dellâeffettivitĂ di detto adempimento, il COA rilascia allâiscritto lâattestato di formazione continua.
2. Lâattestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalitĂ , la persona fisica dellâiscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, allâassociazione professionale o alla societĂ tra avvocati di cui lâiscritto faccia parte.
3. Lâattestato di formazione continua può essere rilasciato anche allâiscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione allâalbo o abbia compiuto 60 anni di etĂ qualora ne faccia richiesta.
4. Lâattestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento allâultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
5. Lâiscritto che ha conseguito lâattestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
6. Sul sito internet del COA è pubblicato lâelenco degli iscritti muniti dellâattestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dellâinteressato dopo il rilascio dellâattestato.
7. Considerate le finalitĂ di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti allâobbligo di formazione continua il possesso dellâattestato di formazione continua costituisce titolo per lâiscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dellâOrdine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonchĂŠ per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dellâattestato non è richiesto per i soggetti esentati dallâobbligo di formazione continua, ai sensi dellâart. 11, comma 2 della legge professionale e dellâart. 15, comma 1 del presente regolamento.
9. Lâadempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere lâiscrizione negli elenchi sopra citati.
10. Lâaccertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dellâobbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.
Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 26.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento verrĂ pubblicato nellâapposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerĂ in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi giĂ accreditati secondo le disposizioni previgenti.
3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dellâentrata in vigore del presente regolamento risultano giĂ iscritti negli albi ed elenchi di cui allâart. 15 della legge professionale e soggetti allâobbligo formativo 53, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.
5. In sede di prima applicazione lâattestato di formazione continua potrĂ essere rilasciato su richiesta dellâinteressato qualora sia in regola con lâadempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente allâanno 2015 ed a quello immediatamente precedente.






