Legge 21 gennaio 1994, n. 53
(Gazz. Uff., 26 gennaio 1994, n. 20)
Legge 53/1994 FacoltĂ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
(Testo coordinato con le modifiche apportate dal d.l. n. 90/2014 e dal l D.Lgs. 149/2022 cd. Riforma Cartabia)
Articolo 1
1. Lâavvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dellâarticolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dellâordine nel cui albo è iscritto a norma dellâarticolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalitĂ previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, [ovvero a mezzo della posta elettronica certificata] salvo che lâautoritĂ giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per lâautorizzazione del consiglio dellâordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Articolo 2
1. Per la notificazione di cui allâarticolo 1effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dallâAmministrazione postale per la notifica a mezzo posta.
Articolo 3
1. Il notificante che procede a norma dellâarticolo 2 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sullâoriginale e sulla copia dellâatto, facendo menzione dellâufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare allâufficio postale lâoriginale e la copia dellâatto da notificare; lâufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui allâarticolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con lâaggiunta di ogni particolaritĂ idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresĂŹ apposti il numero del registro cronologico di cui allâarticolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente lâavviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dallâAmministrazione postale, con lâaggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dellâiscrizione a ruolo della causa o del deposito dellâatto introduttivo della procedura, lâavviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, lâavviso deve indicare anche lâufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
[3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se lâindirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalitĂ previste dallâ articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui allâ articolo 8]
Articolo 3 bis
1. La notificazione con modalitĂ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata allâindirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso lâindirizzo individuato ai sensi dellâarticolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
2. Quando lâatto da notificarsi non consiste in un documento informatico, lâavvocato provvede ad estrarre copia informatica dellâatto formato su supporto analogico, attestandone la conformitĂ con le modalitĂ previste dallâarticolo196-undecies delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dellâatto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dallâ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dallâ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dallâarticolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
4. Il messaggio deve indicare nellâoggetto la dizione: ÂŤnotificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994Âť.
5. Lâavvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dellâavvocato notificante;
[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dellâordine nel cui albo è iscritto; ]
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) lâindirizzo di posta elettronica certificata a cui lâatto viene notificato;
f) lâindicazione dellâelenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) lâattestazione di conformitĂ di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato lâufficio giudiziario, la sezione, il numero e lâanno di ruolo.
Articolo 3 ter
1. Lâavvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) è un soggetto per il quale la legge prevede lâobbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dellâarticolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dellâamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti allâiscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dellâarticolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
a) se il destinatario è unâimpresa o un professionista iscritto nellâindice INI-PEC di cui allâarticolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lâavvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nellâarea web riservata prevista dallâarticolo 359 del codice della crisi dâimpresa e dellâinsolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per lâinserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto lâinserimento;
b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto allâiscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui allâarticolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lâavvocato esegue la notificazione con le modalitĂ ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.
Articolo 4
1. Lâavvocato o il procuratore legale, munito della procura e dellâautorizzazione di cui allâarticolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, [a mezzo posta elettronica certificata, ovvero] mediante consegna di copia dellâatto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualitĂ di domiciliatario di una parte [e che sia iscritto nello stesso albo del notificante] Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltĂ prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui allâarticolo 3-ter, commi 1 e 2.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dellâatto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso lâoriginale e la copia dellâatto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dellâordine nel cui albo entrambi sono iscritti.
Articolo 5
[ 1. Nella notificazione di cui allâ articolo 4 lâatto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata allâindirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ]
2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dellâarticolo 4, comma 2, lâatto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, lâatto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dellâordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2 lâoriginale e la copia dellâatto notificato nonchĂŠ il registro cronologico di cui allâarticolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale lâatto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalitĂ e della qualitĂ rivestita dal consegnatario.
Articolo 6
1. Lâavvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui allâ articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolaritĂ o abusi nellâesercizio delle facoltĂ previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilitĂ prevista da altre norme.
Articolo 7
1. Lâavvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltĂ previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dellâordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrĂ essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dallâesercizio professionale o altra piĂš grave sanzione e dovrĂ essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dallâapplicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dellâordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dellâesercizio delle facoltĂ previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dellâautorizzazione, lâavvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dellâordine il registro di cui allâarticolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e lâeventuale annullamento del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dellâordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piĂš ampi.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 8
1. Lâavvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltĂ previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
2. La validitĂ del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dellâordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere allâuopo delegato, previa lâautorizzazione di cui allâarticolo 7.
3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer .
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata .
Articolo 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sullâoriginale del provvedimento dellâavvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dellâarticolo 645 del codice di procedura civile e dellâarticolo 123 delle disposizioni per lâattuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dellâatto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalitĂ telematiche dellâatto notificato a norma dellâarticolo 3-bis, lâavvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformitĂ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dellâ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui lâavvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalitĂ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis .
Articolo 10
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dellâesibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando lâatto è notificato a norma dellâarticolo 3-bis il pagamento dellâimporto di cui al periodo precedente non è dovuto.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per lâimposta di bollo, con le stesse modalitĂ e procedure, in quanto applicabili.
Articolo 11
1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile dâufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dellâatto o sulla data della notifica.
Articolo 12
1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
Articolo 13
1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui allâarticolo 12.






