Cassazione penale, sez. V, 25 marzo 2025, n. 11743

Nel caso in cui si acquisiscano le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini non si applica l’art. 152 cod. pen. in tema di remissione tacita di querela.

La remissione tacita della querela si realizza non solo quando il querelante compia fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela ma anche «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone» (terzo comma, n. 1, dell’art. 152 cod. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022).
La mancata comparizione della persona offesa e querelante all’udienza in cui deve essere sentito quale teste non può essere equiparata alla condotta della persona offesa che non partecipa al dibattimento quando le parti abbiano dato il consenso all’acquisizione delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e, dunque, non sia stata citata in qualità di testimone nel dibattimento.
Non può infatti ritenersi che la norma espressa dall’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen. trovi applicazione anche se la persona offesa non si presenti all’udienza nella quale è acquisito il consenso all’acquisizione al dibattimento delle sue dichiarazioni rese nella precedente fase delle indagini preliminari.
Si tratta, invero, di fattispecie eterogenee per cui una contraria impostazione condurrebbe ad ampliare il concetto di remissione tacita della querela al di là della volontà del legislatore senza che ricorrano le medesime esigenze che hanno giustificato l’introduzione della nuova ipotesi. E ciò poiché, quando le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa sono state acquisite in dibattimento rendendone irrilevante l’esame in tale sede, l’esigenza di una partecipazione attiva della persona offesa al dibattimento medesimo, quale espressione della persistente volontà punitiva, già estrinsecatasi con la presentazione della querela, nei confronti dell’imputato, non può considerarsi sussistente.

Art. 152 codice penale
Remissione della querela.

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121.
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Cassazione penale, sez. V, 25 marzo 2025, n. 11743