Decreto Ministero della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144
(Gazz. Uff., 15 settembre 2015, n. 214)
Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dellâarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Testo con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 1 ottobre 2020, n. 163 â Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dellâarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (in Gazz. Uff. 12 dicembre 2020 n. 308)
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalitĂ per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Articolo 2
Avvocato specialista
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista lâavvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui allâarticolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dallâarticolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dellâarticolo 8.
[3. Commette illecito disciplinare lâavvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.]
Articolo 3
Settori di specializzazione
1. Lâavvocato può conseguire il titolo di specialista in non piĂš di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
e) diritto tributario, doganale e della fiscalitĂ
internazionale;
f) diritto internazionale;
g) diritto dellâUnione europea;
h) diritto dei trasporti e della navigazione;
i) diritto della concorrenza;
l) diritto dellâinformazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
o) diritto dello sport.
2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di
specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei
percorsi formativi ovvero dellâaccertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformitĂ alle disposizioni del presente regolamento.
3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto successorio;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) diritto dei contratti;
d) diritto della responsabilitĂ civile, della responsabilitĂ professionale e delle assicurazioni;
e) diritto agrario;
f) diritto commerciale e societario;
g) diritto industriale, della proprietĂ intellettuale e
dellâinnovazione tecnologica;
h) diritto della crisi di impresa e dellâinsolvenza;
i) diritto dellâesecuzione forzata;
l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
m) diritto dei consumatori.
4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti
indirizzi:
a) diritto penale della persona;
b) diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto penale dellâambiente, dellâurbanistica e
dellâedilizia;
d) diritto penale dellâeconomia e dellâimpresa;
e) diritto penale della criminalitĂ organizzata e delle misure di prevenzione;
f) diritto dellâesecuzione penale;
g) diritto penale dellâinformazione, di internet e delle nuove tecnologie.
5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilitĂ
amministrativa;
b) diritto urbanistico, dellâedilizia e dei beni culturali;
c) diritto dellâambiente e dellâenergia;
d) diritto sanitario;
e) diritto dellâistruzione;
f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
h) contabilitĂ pubblica e contenzioso finanziario-statistico.
Articolo 4
Aggiornamento dellâelenco delle specializzazioni
1. Lâelenco dei settori di specializzazione di cui allâarticolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui allâarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Articolo 5
Elenchi degli avvocati specialisti
1. I consigli dellâordine formano e aggiornano, a norma dellâarticolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui allâarticolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. Lâavvocato specialista può chiedere che nellâelenco siano specificati lâindirizzo o gli indirizzi di cui allâarticolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.
Titolo II
Conseguimento del titolo
Articolo 6
Disposizioni comuni
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dallâarticolo 3, lâinteressato deve presentare domanda presso il consiglio dellâordine dâappartenenza che, verificata la regolaritĂ della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
2. Può presentare domanda lâavvocato che:
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui allâarticolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dellâarticolo 8;
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dallâavvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dellâosservanza del limite di cui allâarticolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista giĂ conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca lâistante per sottoporlo ad un colloquio per lâesposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11. l colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti allâalbo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nellâambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. Lâinserimento nellâelenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nellâelenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto ad accertare lâadeguatezza dellâesperienza maturata nel corso dellâattivitĂ professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformitĂ ai requisiti e ai criteri di cui allâarticolo 8.
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito lâistante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo allâistante ed al consiglio dellâordine di appartenenza, ai fini dellâiscrizione negli elenchi di cui allâarticolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con lâiscrizione nellâelenco di cui allâarticolo 5.
Articolo 7
Percorsi formativi
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui allâarticolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle universitĂ legalmente riconosciute e inserite nellâapposito elenco del Ministero dellâistruzione, universitĂ e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformitĂ dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.
2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennitĂ o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. Lâincarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di paritĂ , prevale il voto del presidente.
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dellâordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata allâesercizio della professione nel settore e nellâindirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche dâintesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dellâordine stipulano le predette convenzioni dâintesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono lâistituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di paritĂ , prevale il voto del coordinatore.
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresĂŹ, lâistituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con lâindicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrĂ superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura lâorganizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalitĂ telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
11. Il comitato di gestione, dâintesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente lâintegrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonchĂŠ delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.
12. Lâorganizzazione dei corsi deve aver luogo in conformitĂ ai seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
d) obbligo di frequenza nella misura minima dellâottanta per cento della durata del corso;
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare lâadeguato livello di preparazione del candidato.
12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei
settori di specializzazione di cui allâarticolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.
Articolo 8
Comprovata esperienza
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
a) di avere maturato unâanzianitĂ di iscrizione allâalbo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivitĂ di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui allâarticolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che lâavvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantitĂ e qualitĂ , almeno pari a dieci per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di unâanaloga attivitĂ difensiva.
2. Nellâaccertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui allâarticolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con lâindirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dellâindirizzo di specializzazione
Titolo III
Mantenimento del titolo
Articolo 9
Disposizioni comuni
1. Lâavvocato specialista, ogni tre anni dallâiscrizione nellâelenco di cui allâarticolo 5, dichiara e documenta al consiglio dellâordine dâappartenenza lâadempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
2. Il consiglio dellâordine di appartenenza:
a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
Articolo 10
Aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dellâordine, dâintesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono lâorganizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista lâavvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Articolo 11
Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivitĂ di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui allâarticolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che lâavvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantitĂ e qualitĂ , almeno pari a dieci per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di unâanaloga attivitĂ difensiva. Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dallâarticolo 8, comma 2
Titolo IV
Revoca del titolo
Articolo 12
Revoca del titolo
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dellâOrdine, nei seguenti casi:
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dallâavvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dellâobbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui allâarticolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dellâordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire lâinteressato.
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dellâordine per la cancellazione dallâelenco di cui allâarticolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento allâinteressato a cura del medesimo consiglio dellâordine.
5. Fermo quanto previsto dallâarticolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 13
Funzioni del Consiglio nazionale forense
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o piÚ componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
Articolo 14
Disposizione transitoria
1. Lâavvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti lâentrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dallâarticolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dellâordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. Allâorganizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui allâarticolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
Articolo 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 16
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.






