Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
(Gazz. Uff., 5 agosto 1999, n. 182)
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualitĂ del servizio.
Per lâapprovazione delle condizioni generali del servizio postale vedi D.M. 9 aprile 2001.
Articolo 1
Definizioni.
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonchĂŠ la realizzazione e lâesercizio della rete postale pubblica costituiscono attivitĂ di preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a ) âservizi postaliâ: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
b ) ârete postale [pubblica]â: lâinsieme dellâorganizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a ) la raccolta, dai punti di accesso sullâinsieme del territorio, degli invii postali coperti dallâobbligo di servizio universale; b ) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c ) la distribuzione allâindirizzo indicato sullâinvio;
c) âpunti di accessoâ: ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;
d) âraccoltaâ: lâoperazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e ) âdistribuzioneâ: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
f) âinvio postaleâ: lâinvio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonchĂŠ di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
f-bis) âinvio di posta prioritariaâ: servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) âinvio di corrispondenza ordinariaâ: servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localitĂ del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
g ) âinvio di corrispondenzaâ: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante lâausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato allâindirizzo indicato dal mittente sullâoggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h ) âpubblicitĂ diretta per corrispondenzaâ: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, [definito ai sensi dellâart. 2, comma 2, lettera p ),] consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dellâindirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonchĂŠ altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare allâindirizzo indicato dal mittente sullâinvio stesso o sullâinvolucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicitĂ diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicitĂ e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicitĂ diretta per corrispondenza. Questâultima comprende la pubblicitĂ transfrontaliera e quella interna;
i ) âinvio raccomandatoâ: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dellâavvenuto deposito dellâinvio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;
l ) âinvio assicuratoâ: servizio che consiste nellâassicurare lâinvio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
m ) âposta transfrontalieraâ: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;
n ) âscambio di documentiâ: la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) âfornitore del servizio universaleâ: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;
[p ) âprestatori del servizio universaleâ: i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale;]
q) âautorizzazioniâ: ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di âautorizzazione generaleâ oppure di âlicenza individualeâ, definite come segue:
1) âautorizzazione generaleâ: ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dellâamministrazione competente prima dellâesercizio dei diritti derivanti dallâautorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una âlicenza per categoriaâ o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) âlicenza individualeâ: ogni autorizzazione concessa dallâamministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano lâautorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dellâamministrazione competente;
r ) âspese terminaliâ: la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;
s ) âmittenteâ: la persona fisica o giuridica che è allâorigine degli invii postali;
t ) âutenteâ: qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualitĂ di mittente o di destinatario;
u) âesigenze essenzialiâ: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformitĂ al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dellâambiente e lâassetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonchĂŠ la tutela della vita privata;
u-bis) âfornitore di un servizio postaleâ: lâimpresa che fornisce uno o piĂš servizi postali;
u-ter) âinvii di posta massivaâ: invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicitĂ diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantitĂ ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) âAutoritĂ nazionale di regolamentazioneâ: lâorganismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche âautoritĂ di regolamentazioneâ;
u-quinquies) âservizi forniti a tariffa unitariaâ: servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.
Articolo 2
AutoritĂ nazionale di regolamentazione del settore postale
1. Ă istituita lâAgenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata âAgenziaâ, la quale è designata autoritĂ nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dellâarticolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.
2. LâAgenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. LâAgenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicitĂ . Per quanto non previsto dal presente articolo, allâAgenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. LâAgenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivitĂ dellâUnione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualitĂ e caratteristiche del servizio postale universale di cui allâarticolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dellâattivitĂ di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualitĂ del servizio postale universale;
f) vigilanza â anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico â sullâassolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante lâistituzione di un apposito osservatorio.
5. LâAgenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dellâarticolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse allâeffettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
[ 6. Le funzioni dellâAgenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere allâaudizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralitĂ e indipendenza, alta e riconosciuta professionalitĂ e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con incarichi politici elettivi, NĂŠ possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dellâAgenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative allâesercizio delle funzioni dellâAgenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolaritĂ amministrativo contabile e di verifica sulla regolaritĂ della gestione dellâAgenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica lâarticolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze.]
[7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dellâAgenzia. Formula proposte al Collegio, dĂ attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivitĂ dellâAgenzia ed al perseguimento delle sue finalitĂ istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dallâarticolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dellâarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.]
[8. I compensi spettanti ai membri del Collegio sono determinati con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.Gli oneri derivanti dallâattuazione del presente comma sono coperti nellâambito delle risorse di cui al comma 14.]
[9. I membri del Collegio dellâAgenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivitĂ professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati NĂŠ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, NĂŠ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per lâintera durata dellâincarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dellâincarico.]
[10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dellâincarico, i membri del Collegio dellâAgenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad unâannualitĂ dellâimporto del corrispettivo percepito.]
[Allâimprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piĂš gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dellâatto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dellâindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dallâISTAT.]
[ 11. Il Collegio dellâAgenzia può essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dellâAgenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dellâAgenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dellâAgenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.]
[12. Sono trasferite allâAgenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico â Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui allâarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potrĂ superare 1â80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.]
[13. Al personale che accede al ruolo organico dellâAgenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonchĂŠ lâinquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.]
[ 14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dellâAgenzia si provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore allâuno per mille dei ricavi dellâultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dellâonere relativo al servizio universale stesso [e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui allâarticolo 4]. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dellâAgenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalitĂ di versamento al bilancio dellâAgenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita lâAgenzia.]
[15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dellâAgenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalitĂ e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalitĂ di esercizio delle funzioni.]
[ 16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce lâorganizzazione e il funzionamento interni dellâAgenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unitĂ .]
[17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire allâAgenzia ai sensi del comma 12 e ne è disposto il trasferimento.]
[18. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito lâammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dellâ80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico â Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresĂŹ determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalitĂ di versamento al bilancio dellâAgenzia. A decorrere dal secondo anno di attivitĂ dellâAgenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dellâAgenzia.]
[19. LâAgenzia adotta un proprio regolamento di contabilitĂ , ispirato, ove richiesto dallâattivitĂ dellâAgenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilitĂ pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze.]
[20. LâAgenzia si avvale del patrocinio dellâAvvocatura dello Stato ai sensi dellâarticolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.]
[21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dallâAgenzia sullâattivitĂ da essa svolta nellâanno precedente.]
22. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3
Servizio universale
1. Ă assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualitĂ determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili allâutenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dallâUnione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicitĂ diretta per corrispondenza è esclusa dallâambito del servizio universale.
5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:
a) la qualità è definita nellâambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dellâanno;
c) la dizione âtutti i punti del territorio nazionaleâ trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso lâattivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dellâutenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dellâautoritĂ di regolamentazione;
d) la determinazione del âprezzo accessibileâ deve prevedere lâorientamento ai costi in riferimento ad unâefficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dallâautoritĂ di regolamentazione in installazioni appropriate.
7. Ă fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dallâautoritĂ di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densitĂ inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dallâautoritĂ di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessitĂ :
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonchĂŠ delle esigenze dellâutenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autoritĂ adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dellâUnione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralitĂ pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e lâordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonchĂŠ i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualitĂ . Lâinformativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. Lâinformativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. LâautoritĂ di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalitĂ con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità .
La designazione è effettuata sulla base dellâanalisi dei costi del servizio universale nonchĂŠ dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuitĂ della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivitĂ degli investimenti;
c) struttura organizzativa dellâimpresa;
d) stato economico dellâimpresa nellâultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. Lâonere per la fornitura del servizio universale è finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalitĂ previste dalla normativa vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui allâarticolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui allâallegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. LâautoritĂ di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dellâonere del servizio universale e le modalitĂ di finanziamento dello stesso.
Articolo 4
Servizi affidati in esclusiva
[1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui allâarticolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]
Articolo inizialmente modificato dallâarticolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e dallâarticolo 2, comma 303, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.
Articolo abrogato dallâarticolo 1, comma 57, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 10 settembre 2017.
Articolo 5
Licenza individuale.
1. Lâofferta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dellâorganizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualitĂ , alla disponibilitĂ ed allâesecuzione dei servizi in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui allâarticolo 10 del presente decreto. Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonchĂŠ per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dallâarticolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualitĂ , alla continuitĂ , alla disponibilitĂ e allâesecuzione dei servizi medesimi.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dellâautoritĂ di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui allâarticolo 18-bis, le modalitĂ dei controlli presso le sedi di attivitĂ ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonchĂŠ di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei princĂŹpi di obiettivitĂ , non discriminazione, proporzionalitĂ e trasparenza .
Articolo 6
Autorizzazione generale.
1. Lâofferta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso lâesercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Il rilascio dellâautorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dellâorganizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualitĂ , alla disponibilitĂ e allâesecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui allâarticolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dellâautoritĂ di regolamentazione.
2. Con provvedimento dellâautoritĂ di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui lâattivitĂ può essere avviata contestualmente allâinvio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivitĂ e i casi nei quali lâattivitĂ può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. Lâatto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che lâinteressato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli .
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attivitĂ sottoposte ad autorizzazione generale, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui allâarticolo 18-bis, le modalitĂ dei controlli presso le sedi di attivitĂ nonchĂŠ le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dellâattivitĂ in caso di violazione degli obblighi.
Articolo 7
Separazione contabile.
1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.
2. I sistemi di contabilitĂ imputano i costi a ciascuno dei servizi [riservati e non riservati] nel seguente modo:
a ) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare;
b ) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare, come segue:
1) ove possibile, sulla base di unâanalisi diretta dellâorigine dei costi stessi;
2) se non è possibile unâanalisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con unâaltra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile lâimputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;
3) se non è possibile imputare la categoria dei costi NĂŠ in modo diretto NĂŠ in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dallâaltro
3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.
3. La conformitĂ del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. LâautoritĂ di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformitĂ .
3-bis. LâautoritĂ di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilitĂ dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione lâautoritĂ informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.
3-ter. LâautoritĂ di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilitĂ dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dellâautoritĂ di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilitĂ risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui allâarticolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilitĂ al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.
Articolo 8
Autoprestazione.
1. ĂŠ consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è allâorigine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nellâinteresse dellâautoproduttore.
Articolo 9
Scambio di documenti.
1. Il servizio dello scambio di documenti e assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:
a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia allâautoritĂ di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;
c) il titolare del servizio può gestire piĂš locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione allâautoritĂ di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.
Articolo 10
Fondo di compensazione.
1. Ă istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire lâespletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura del servizio universale [e dai servizi in esclusiva di cui allâarticolo 4] entrate sufficienti a garantire lâadempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale, derivanti dallâattivitĂ autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo princĂŹpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalitĂ , è effettuata dallâautoritĂ di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale [- con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dellâUnione europea â che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati].
4. Il versamento, da effettuare allâentrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dellâanno successivo al quale si riferiscono i dati contabili .
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unitĂ previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalitĂ di funzionamento del fondo di compensazione .
Articolo 11
Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete.
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui allâart. 1, comma 2, lettera u ), con uno o piĂš provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.
Articolo 12
QualitĂ del servizio universale.
1. LâautoritĂ di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualitĂ , stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolaritĂ ed affidabilitĂ dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualitĂ del servizio pubblico postale, ai sensi dellâart. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La qualitĂ per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformitĂ agli obiettivi indicati nellâallegato al presente decreto.
3. LâautoritĂ di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualitĂ adottate. LâautoritĂ , in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale e geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualitĂ , comunicandole alla Commissione predetta ed alle autoritĂ di regolamentazione dei Paesi membri.
4. Il controllo della qualità è svolto dallâautoritĂ di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. LâautoritĂ di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolaritĂ avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dallâautoritĂ di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta lâanno e, ove necessario, sono prese misure correttive.
Articolo 13
Tariffe delle prestazioni rientranti nellâambito del servizio universale .
[1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dallâautoritĂ di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilitĂ (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. ]
2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dallâautoritĂ di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri:
a ) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili allâinsieme degli utenti;
b ) essere correlate ai costi;
c ) essere fissate, ove opportuno o necessario, in misura unica per lâintero territorio nazionale;
d) non escludere la facoltĂ del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatorie.
3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attivitĂ commerciali, utenti allâingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.
3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualitĂ di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.
Articolo 14
Reclami.
1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualitĂ del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilitĂ , qualora sia coinvolto piĂš di un operatore, nonchĂŠ le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. Ă altresĂŹ fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito allâutente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, lâinteressato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, allâautoritĂ di regolamentazione.
4. Ă fatta salva la facoltĂ di adire lâAutoritĂ giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone lâautoritĂ di regolamentazione.
Articolo inizialmente modificato dallâarticolo 7 del D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 e dallâarticolo 16, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.
Articolo 14 bis
Informazioni
1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare allâautoritĂ di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalitĂ :
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonchĂŠ nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. LâautoritĂ di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie allâesecuzione delle sue funzioni.
3. LâautoritĂ di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformitĂ alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.
Articolo 15
Contributi .
1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano allâautoritĂ di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dallâautoritĂ stessa, aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonchĂŠ le modalitĂ di versamento allâentrata del bilancio dello Stato.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allâarticolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dellâautoritĂ di regolamentazione mediante il contributo di cui allâarticolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.
Articolo 16
Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni.
1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.
2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Articolo 17
Carte valori.
1. Lâemissione di carte valori postali è prerogativa dello Stato.
Articolo 18
Persone addette ai servizi postali.
1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformitĂ allâart. 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effettiâ e, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: âe persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta.
Articolo 18 bis
Obblighi in materia di condizioni di lavoro
1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui allâarticolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.
Articolo 19
ResponsabilitĂ
1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.
Articolo 20
ProprietĂ degli invii postali.
1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario.
Articolo 21
Sanzioni.
1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi allâespletamento del servizio universale [e dei servizi riservati], e sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro .
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi allâespletamento del servizio universale, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dellâAutoritĂ di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dellâaffidamento del servizio stesso.
[3. Chiunque espleti il servizio di cui allâarticolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.]
4. Chiunque espleti servizi rientranti nellâambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dellâambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalitĂ prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dallâautoritĂ di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dellâautoritĂ di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dellâautoritĂ di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dellâaffidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dallâapplicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui allâarticolo 2, comma 14, lettera a).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta allâautoritĂ , che può, nellâesercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalitĂ da stabilire nel regolamento di cui allâarticolo 2, comma 16.
Articolo 22
Norme finali.
1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dallâautoritĂ di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
2-bis. Allâaggiornamento e alla modifica delle disposizioni dellâallegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dellâarticolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Articolo 23
Norme transitorie
1. Fino alla piena operativitĂ dellâAgenzia di cui allâarticolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dellâarticolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di unâanalisi effettuata dallâautoritĂ di regolamentazione, che lâaffidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dellâarticolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dallâautoritĂ . In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dellâaffidamento.
3. Sino allâentrata in vigore dei provvedimenti dellâautoritĂ di regolamentazione di cui allâarticolo 5, comma 4, e allâarticolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
4. Sino allâentrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui allâarticolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purchĂŠ non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
Articolo 24
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






