Cassazione civile sez. lavoro, 19 aprile 2024, n. 10677
La notifica di atti giudiziari ad un indirizzo pec dell’avvocato non presente in Regine è nulla ma non insesistente
Il domicilio digitale per gli avvocati è rappresentato solo dall’indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e, come tale, iscritto nel ReGIndE.
La notifica effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal ReGIndE quale domicilio digitale dell’avvocato destinatario è da ritenersi nulla.
Nella fattispecie, avente ad oggetto la notifica di un atto di appello, peraltro tale vizio non è stato sanato dal raggiungimento dello scopo, visto che non vi è stata costituzione in appella della parte così irritualmente notificata.
La notifica effettuata ad un indirizzo PEC non presente in ReGIndE non è tuttavia da considerarsi come inesistente, specie se gli avvocati destinatari, come nel caso di specie, non hanno negato né contestato di essere titolari degli indirizzi PEC indicati per la notifica, ma si sono limitati solo a dedurre che erano in disuso o comunque “non monitorati”.
Tale circostanza consente di ritenere esistente la notifica dal punto di vista giuridico, perché l’inesistenza della notificazione è configurabile - in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo - oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016).
In ogni caso si è trattato di una notifica nulla per violazione della disciplina del domicilio digitale (Cass. ord. n. 6025/2023; Cass. n. 3709/2019). “Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)” (Cassazione civile, sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709)
Pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. L’omesso esercizio di questo potere-dovere ha determinato la nullità dell’intero giudizio d’appello per violazione del contraddittorio e, di conseguenza, anche della sentenza con cui è stato definito ed impone la cassazione con rinvio di quest’ultima ex articolo 383 c.p.c. affinché la controversia sia decisa nel merito.
Cassazione civile sez. lavoro, 19 aprile 2024, n. 10677






