Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4321

Notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 15, comma 3° della Legge Fallimentare

L’art. 15, comma 3° della Legge Fallimentare, con norma che trova applicazione anche agli imprenditori individuali, stabilisce che:

  • il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti);
  • (solo) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione secondo le indicate modalità non risulti possibile ovvero non abbia esito positivo, la notifica del ricorso di fallimento è eseguita, a cura del ricorrente, dall’ufficiale giudiziario, il quale, tuttavia, deve provvedervi, come previsto dall’art. 107, comma 1°, del d.P.R. n. 1229/1959, “di persona”, e cioè senza potersi avvalere del servizio postale, mediante la consegna dell’atto, (ma solo) presso la sede risultante dal registro delle imprese, a mani proprie del debitore ovvero di altro soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito (Cass. n. 13507 del 2021);
  • qualora, infine, neppure tale modalità sia attuabile, la notifica si esegue mediante il deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, perfezionandosi al momento del deposito.

L’art. 15, comma 3°, cit., lì dove prevede tre distinte (e fra loro subordinate) modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, pertanto, non richiede, ove la notifica a mezzo pec non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, con la conseguenza che, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (Cass. n. 7258 del 2022).

Si tratta, in effetti, di una disciplina speciale semplificata (del tutto distinta da quella che nel codice di rito regola le notificazioni degli atti del processo) la quale esclude che, all’esito del completo espletamento della procedura ivi prevista, residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 ss. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c. (Cass. n. 9594 del 2021, in motiv.).

Massima tratta da: Estratto della sentenza

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Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4321