Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2019, n. 2205

Notifica a mezzo posta: l’avviso di ricevimento gode di forza certificatoria fino a querela di falso

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con cui l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della Legge. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.

Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2019, n. 2205