Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
(Gazz. Uff., 28 aprile 2005, n. 97)
Regolamento recante disposizioni per lâutilizzo della posta elettronica certificata, a norma dellâarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalitĂ per lâerogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
b) Centro nazionale per lâinformatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: ÂŤCNIPAÂť, lâorganismo di cui allâarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dallâarticolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, lâinsieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nellâestensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante lâinvio e la consegna di documenti informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;
i) riferimento temporale, lâinformazione contenente la data e lâora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonchĂŠ eventuali unitĂ organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero lâinterruzione, totale o parziale, o lâalterazione del suo funzionamento.
Articolo 2
Soggetti del servizio di posta elettronica certificata
1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
a) il mittente, cioè lâutente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioè lâutente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.
Articolo 3
Trasmissione del documento informatico
1. Il comma 1 dellâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
ÂŤ1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile allâindirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.Âť.
Articolo 4
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. La posta elettronica certificata consente lâinvio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
[2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.]
[ 3. La volontĂ espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dellâindirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.]
[4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontĂ di accettare lâinvio di posta elettronica certificata mediante indicazione nellâatto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.]
5. Le modalitĂ attraverso le quali il privato comunica la disponibilitĂ allâutilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o lâeventuale cessazione della disponibilitĂ , nonchĂŠ le modalitĂ di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
6. La validitĂ della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui allâarticolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.
Articolo 5
ModalitĂ della trasmissione e interoperabilitĂ
1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da questâultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; questâultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano lâinteroperabilitĂ dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
Articolo 6
Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dellâavvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, allâindirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto allâindirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dallâavvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalitĂ previste dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia piĂš la disponibilitĂ delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui allâarticolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dellâarticolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 7
Ricevuta di presa in carico
1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite piĂš gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta lâavvenuta presa in carico del messaggio.
Articolo 8
Avviso di mancata consegna
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive allâinvio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalitĂ previste dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
Articolo 9
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare lâintegritĂ e lâautenticitĂ delle ricevute stesse secondo le modalitĂ previste dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, lâintegritĂ e lâautenticitĂ del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalitĂ previste dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
Articolo 10
Riferimento temporale
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformitĂ a quanto previsto dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.
Articolo 11
Sicurezza della trasmissione
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, lâintegritĂ e lâinalterabilitĂ nel tempo delle informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, lâesistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
Articolo 12
Virus informatici
1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dellâimpossibilitĂ di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalitĂ definite dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinchĂŠ comunichi al mittente medesimo lâimpossibilitĂ di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalitĂ definite dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
Articolo 13
Livelli minimi di servizio
1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
Articolo 14
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata
1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare lâattivitĂ di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nellâelenco dei gestori di posta elettronica certificata.
3. I richiedenti lâiscrizione nellâelenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di societĂ di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti allâamministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilitĂ richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui allâarticolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto allâamministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dallâautoritĂ giudiziaria ai sensi dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro lâeconomia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare lâaffidabilitĂ organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dellâesperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui allâarticolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui allâarticolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformitĂ a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire lâintegritĂ e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;
h) fornire, entro i dodici mesi successivi allâiscrizione nellâelenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformitĂ del proprio sistema di qualitĂ alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dellâattivitĂ e dei danni causati a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato allâinteressato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nellâelenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui allâarticolo 17, necessari per lâiscrizione nellâelenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venire meno di uno o piĂš requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dallâelenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sullâattivitĂ esercitata dagli iscritti allâelenco di cui al comma 1.
Articolo 15
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dellâUnione europea
1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dellâUnione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalitĂ e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui allâarticolo 17. Ă fatta salva in particolare, la possibilitĂ di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dellâUnione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dallâarticolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dellâUnione europea il CNIPA verifica lâequivalenza ai requisiti ed alle formalitĂ di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui allâarticolo 17.
Articolo 16
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente lâattivitĂ di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. Lâutilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nellâelenco di cui allâarticolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano allâuso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.
Articolo 17
Regole tecniche
1. Il Ministro per lâinnovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dellâarticolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.
Articolo 18
Disposizioni finali
1. Le modifiche di cui allâarticolo 3 apportate allâarticolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).






