Cassazione civile, sez. tributaria, 13 febbraio 2025, n. 3703

Notifica di atti tributari a mezzo pec: doppio tentativo solo se la casella pec è piena.

In caso di notifica dell’avviso di accertamento a mezzo PEC a norma dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 se l’indirizzo del destinatario è non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via PEC decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

Questo il tenore letterale della norma: «Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico».

La previsione del secondo invio è posta riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che “Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica non risulta valido od attivo”.
Le due ipotesi introdotte dall’ipotetica “se” e separate dalla disgiuntiva “oppure” sono chiaramente alternative.
Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido e non più attivo. Ne consegue che la formalità della doppia notifica è necessaria solo in caso di indirizzo PEC valido ma casella satura.

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Cassazione civile, sez. tributaria, 13 febbraio 2025, n. 3703