Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 85
MaternitĂ surrogata: no alla trascrizione dellâatto di nascita che indichi anche il padre intenzionale oltre al padre biologico
La maternitĂ surrogata (o gestazione per altri) è una tecnica di fecondazione assistita in cui una donna offre il proprio corpo per portare avanti una gravidanza per conto di altre persone le quali, nelle intenzioni e secondo gli ordinamenti giuridici che lo consentono, diventeranno i genitori del bambino che nascerĂ , chiamati anche ÂŤgenitori intenzionaliÂť. Il genitore âgenitore d'intenzioneâ è quindi colui il quale non ha contribuito con il proprio patrimonio genetico (gamete) a concepire il minore, ma che con esso ha intenzione di instaurare un rapporto familiare.
Secondo la Suprema Corte il ricorso alla maternitĂ surrogata, qualsiasi siano le modalitĂ della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignitĂ della donna e mina nel profondo le relazioni umane.
Deve quindi escludersi la trascrivibilitĂ in Italia del provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza lâoriginario atto di nascita, che indichino il padre intenzionale quale genitore dâintenzione del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformitĂ della lex loci.
Lâordinanza in esame nel rigettare il ricorso presentato dalla coppia, conferma quindi i principi espressi dalla sentenza pronunciata dalla Cass. civ., Sez. Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162.
Il minore nato allâestero mediante il ricorso alla surrogazione di maternitĂ ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore dâintenzione; tale esigenza è garantita attraverso lâistituto dellâadozione in casi particolari, ai sensi dellâart. 44, comma 1, lett. d) legge n. 184 del 1983 che, allo stato dellâevoluzione dellâordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dallâaltro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il âpartnerâ del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.
Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 85






