Cassazione civile, sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220

È nulla la clausola del che esclude il rimborso delle spese per avvocati e consulenti tecnici non scelti dall’assicuratore

L’assicurato ha sempre diritto alle spese legali sostenute per difendersi dal danneggiato. È nulla, per contrarietà all’art. 1917 c.c., comma 3 del Codice Civile, la clausola del contratto di assicurazione secondo cui la società assicuratrice non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, incaricati di rappresentare e difendere l’assicurato dall’azione risarcitoria del danneggiato.
L’art. 1917 c.c., comma 3 del Codice Civile stabilisce che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Il successivo articolo 1932 al primo comma, stabilisce che “le disposizioni degli artt. (...) 1917 commi 3 e 4 (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato”.
Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore è una deroga in pejus all’art. 1917 c.c., comma 3, ed è affetta da nullità.

La legge infatti non pone condizioni al diritto dell’assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
A ciò va aggiunto che le spese di resistenza sostenute dall’assicurato sono affrontate nell’interesse comune di questi e dell’assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all’art. 1227 c.c., comma 2).
Sulla scorta di tali considerazioni è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’art. 1917 c.c., comma 3, e di conseguenza è nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c.».

Art. 1917 Codice Civile
Assicurazione della responsabilità civile 
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Art. 1932 Codice Civile
Norme inderogabili
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 econdo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Cassazione civile, sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220