Cassazione civile, sez. II, 17 marzo 2023, n. 7793

L’ammissione in giudizio, anche in maniera implicita, della mancata estinzione dell’obbligazione determina il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva.

Un avvocato ha agito in giudizio nei confronti degli eredi di una ex cliente chiedendo la loro condanna degli stessi, pro quota ereditaria, al pagamento delle competenze maturate per l’attività professionale svolta in favore della cliente defunta. Gli eredi convenuti in giudizio si sono difesi eccependo l’intervenuta prescrizione presuntiva breve triennale ex art. 2956 del Codice Civile ma anche l’inesistenza del mandato alle liti relativamente all’attività svolta dal legale dopo il decesso della loro dante causa e quindi l’infondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa azionata. Relativamente alla misura della pretesa gli eredi eccepivano l’eccessiva ingiustificata richiesta rispetto alle effettive prestazioni effettuate dall’avvocato.
Gli eredi hanno avuto la meglio sull’avvocato nel giudizio di merito ma quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la corte territoriale aveva “erroneamente ritenuto estinto, per prescrizione presuntiva, il diritto al compenso per l’attività svolta anteriormente al decesso della dante causa, nonostante detti eredi avessero contestato l’entità della somma pretesa dal professionista”.

Secondo la S.C. i fatti processuali non valorizzati dal giudice d’appello integrano la condizione regolata dall’art. 2959 c.c. sotto il profilo dell’an e del quantum. Detta norma prevede infatti che l’eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio, anche in maniera implicita, che l’obbligazione non è stata estinta.

Sotto il primo aspetto (an debeatur), l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che - a norma dell’art. 2959 c.c. - impedisce l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento (nella fattispecie, considerato che l’avvocato si era dichiarato antistatario negli atti processuali, secondo gli eredi il terzo soggetto obbligato al pagamento sarebbe stata la controparte processuale).

Sotto il secondo aspetto (quantum debeatur), l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell’eccezione - non solo quando il debitore contesti l’an della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti.
Ne discende che la contestazione dell’obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione.

Art. 2956 Codice Civile
Prescrizione di tre anni.

Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piĂš lungo di un mese.

Cassazione civile, sez. II, 17 marzo 2023, n. 7793