Cassazione civile, sez. II, 17 marzo 2023, n. 7793
Lâammissione in giudizio, anche in maniera implicita, della mancata estinzione dellâobbligazione determina il mancato accoglimento dellâeccezione di prescrizione presuntiva.
Un avvocato ha agito in giudizio nei confronti degli eredi di una ex cliente chiedendo la loro condanna degli stessi, pro quota ereditaria, al pagamento delle competenze maturate per lâattivitĂ professionale svolta in favore della cliente defunta. Gli eredi convenuti in giudizio si sono difesi eccependo lâintervenuta prescrizione presuntiva breve triennale ex art. 2956 del Codice Civile ma anche lâinesistenza del mandato alle liti relativamente allâattivitĂ svolta dal legale dopo il decesso della loro dante causa e quindi lâinfondatezza, sia nellâan che nel quantum, della pretesa azionata. Relativamente alla misura della pretesa gli eredi eccepivano lâeccessiva ingiustificata richiesta rispetto alle effettive prestazioni effettuate dallâavvocato.
Gli eredi hanno avuto la meglio sullâavvocato nel giudizio di merito ma questâultimo ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la corte territoriale aveva âerroneamente ritenuto estinto, per prescrizione presuntiva, il diritto al compenso per lâattivitĂ svolta anteriormente al decesso della dante causa, nonostante detti eredi avessero contestato lâentitĂ della somma pretesa dal professionistaâ.
Secondo la S.C. i fatti processuali non valorizzati dal giudice dâappello integrano la condizione regolata dallâart. 2959 c.c. sotto il profilo dellâan e del quantum. Detta norma prevede infatti che lâeccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio, anche in maniera implicita, che lâobbligazione non è stata estinta.
Sotto il primo aspetto (an debeatur), lâammissione in giudizio della mancata estinzione dellâobbligazione, che - a norma dellâart. 2959 c.c. - impedisce lâaccoglimento dellâeccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto allâadempimento (nella fattispecie, considerato che lâavvocato si era dichiarato antistatario negli atti processuali, secondo gli eredi il terzo soggetto obbligato al pagamento sarebbe stata la controparte processuale).
Sotto il secondo aspetto (quantum debeatur), lâeccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, lâammissione in giudizio che lâobbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dellâeccezione - non solo quando il debitore contesti lâan della pretesa creditoria, negandone lâesistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorchĂŠ contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti.
Ne discende che la contestazione dellâobbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e lâaffermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone lâavvenuto pagamento e il riconoscimento dellâobbligazione.
Art. 2956Â Codice Civile
Prescrizione di tre anni.
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dellâopera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piĂš lungo di un mese.
Cassazione civile, sez. II, 17 marzo 2023, n. 7793






