Cassazione civile, sez. unite, 11 ottobre 2022, n. 29588

La notifica del procedimento disciplinare effettuata presso la residenza anagrafica in luogo dello studio professionale costituisce al più mera irregolarità

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell’Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale e pertanto il vizio denunciato della notifica presso l’indirizzo di residenza anziché presso lo studio professionale  non può assurgere alla prospettata categoria della nullità propria del diritto processuale.
La notifica tramite Ufficiale giudiziario alla residenza anagrafica del professionista e non al suo studio professionale pone in ogni caso l’incolpato in condizione di essere a conoscenza dell’atto.
La mancata notifica presso lo studio professionale del professionista destinatario del procedimento disciplinare comporta che al più essa possa essere ricondotta alla mera irregolarità (sull’irregolarità come categoria generale dell’ordinamento, si veda, più di recente, Cass., SU, 4 agosto 2018, n. 17533, in tema di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario territorialmente incompetente), senza, dunque, che possa da essa farsi discendere, come invocato dalla ricorrente, la nullità dell’intero giudizio disciplinare di primo grado e della sentenza in questa sede impugnata che non avrebbe rilevato detto vizio.

Cassazione civile, sez. unite, 11 ottobre 2022, n. 29588