Cassazione civile, sez. VI, 11 maggio 2018, n. 11389

Foro del consumatore, rileva la residenza attuale, al momento della proposizione della domanda giudiziale.

In caso  di controversia tra consumatore e professionista la situazione rilevante per individuare il giudice competente per territorio è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto.
Trova infatti applicazione il foro esclusivo del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo), che è quello attuale al momento di proposizione della domanda giudiziale. in virtÚ del principio di prossimità del giudice. La residenza del consumatore è quindi quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al tempo della conclusione del contratto.
Spetta al giudice del merito l'accertamento dell'eventuale carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva.

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Cassazione civile, sez. VI, 11 maggio 2018, n. 11389