Cassazione civile, sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749
La notifica al difensore è valida anche se lâindirizzo pec si trova solo in IniPec e non in ReGindE
La Corte di Cassazione con la sentenza 3709 dellâ8 febbraio 2019 aveva considerato nulla la notifica a mezzo Pec effettuata allâindirizzo digitale dellâavvocato difensore tratto dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata).
Per la Corte, ai fini della validitĂ della notifica al difensore, avrebbe dovuto essere considerato solo lâindirizzo pec risultante dal registro ReGindE (Registro generale degli indirizzi elettronici).
Con lâordinanza in commento la Suprema Corte corregge sĂŠ stessa e precisa quanto segue:
ÂŤLâaffermazione generica della inattendibilitĂ del registro INI-PEC, quale obiter dictum apparentemente appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, giĂ Cass. civ., n. 30139/2017), per cui ÂŤin materia di notificazioni al difensore, in seguito allâintroduzione del âdomicilio digitaleâ, previsto dallâart. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso lâindirizzo PEC risultante dallâalbo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel Pubblico elenco di cui allâart. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di questâultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e questâultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della GiustiziaÂť (ordinanza di correzione di errore materiale n. 29749/2019)Âť.
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Cassazione civile, sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749





