Cassazione civile sez. VI â 15/11/2019, n. 29749
RILEVATO
che:
1. Con ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. r.g. 21066 del 2018 S.P. impugnava lâordinanza del Tribunale di Genova con la quale quel tribunale â investito di una controversia di querela di falso ai sensi dellâart. 221 c.p.c., proposta dalla S. nei confronti di M.L., magistrato del Tribunale di Firenze, in riferimento a provvedimenti da questo emessi nellâambito di un giudizio civile â aveva dâufficio rilevato lâincompetenza territoriale ai sensi dellâart. 18 c.p.c. in favore del Tribunale di Firenze e rinviato la causa per consentire allâattrice di munirsi di nuovo difensore e per lâeventuale deposito di memorie.
2. Il M. non svolgeva attivitĂ processuale.
3. Il ricorso per regolamento veniva avviato a trattazione con il procedimento di cui allâart. 380-ter c.p.c. ed allâesito del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero, deciso con lâordinanza n. 24160 del 2019, la quale dichiarava il regolamento di competenza inammissibile.
3.1. LâinammissibilitĂ veniva dichiarata perchĂŠ proposto nei confronti di una ordinanza priva del carattere di provvedimento impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto carente di definitivitĂ ai fini della risoluzione della questione di competenza.
3.2. In via gradata veniva altresĂŹ ravvisata anche unâulteriore causa di inammissibilitĂ per inosservanza del requisito dellâart. 366 c.p.c., n. 3.
3.3. La Corte, inoltre, nellâaffermare lâinammissibilitĂ del regolamento per le ragioni indicate, osservava ancora quanto segue: âquesto a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. âcon elezione di domicilio presso lâavvocato Tribunale di Firenzeâ a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dellâimmigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche allâindirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dallâindice nazionale degli indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui âper una valida notifica tramite PEC si deve estrarre lâindirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INIPECâ). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso lâindirizzo di posta elettronica della Cancelleria dellâimmigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;â.
4. In relazione allâaffermazione finale inerente alla notificazione del ricorso, questa Corte ravvisava lâesistenza nellâordinanza n. 24160 del 2019 di un palese errore materiale e, per tale ragione, veniva redatta dal relatore designato proposta di correzione dâufficio a norma del secondo inciso dellâart. 391-bis c.p.c., comma 1 e veniva fissata lâodierna adunanza della Corte, in vista della quale non sono state svolte attivitĂ difensive.
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio rileva che la proposta di correzione di ufficio appare fondata per le ragioni e nei termini di cui si verrĂ dicendo.
1.1. Mette conto in primo luogo di rilevare che la circostanza che essa riguarda sicuramente unâaffermazione fatta dalla decisione senza efficacia effettivamente giustificativa dellâadottato decisum di inammissibilitĂ non esclude, ma anzi rafforza il convincimento in ordine allâesercizio del potere officioso di correzione.
Tanto perchĂŠ, non comportando alcuna incidenza sulla decisione assunta non è possibile dubitare che, in realtĂ , la Corte proceda ad una correzione che, in ipotesi, possa riguardare impropriamente un errore di diritto, in quanto â al di lĂ della oggettiva connotazione nella specie dellâerrore che si rileverĂ come errore materiale per quanto si dirĂ trattandosi di errore non incidente sulla decisione, esso per definizione non potrebbe essersi concretato in un errore di diritto, una volta inteso lâerrore di diritto come rilevante ex necesse sulla decisione.
1.2. In secondo luogo, una volta considerato, che detta affermazione concerne, nel tenore in cui è stata espressa, una pretesa inidoneitĂ dellâefficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC e, dunque, un apparente principio esegetico suscettibile di applicazione ove dovesse porsi un problema di validitĂ di una notificazione, lâesercizio del potere di correzione risulta giustificato dallâesigenza di evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso.
2. Tanto premesso, lâerrore materiale indicato nella proposta si annida nella parte su indicata della motivazione dellâordinanza, lĂ dove essa, pur mostrando chiaramente di assumere come presupposto soltanto â per quanto attiene alla notifica presso lâindirizzo di posta elettronica certificata âdel Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dallâindice nazionale degli indirizzi INIPECâ e, si badi, non anche per lâindirizzo di PEC che indica come âquello della cancelleria dellâimmigrazione del Tribunale di Firenzeâ, che è estratto dal REGINDE una condivisibile âinidoneitĂ soggettivaâ del registro INIPEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualitĂ del soggetto destinatario della notifica, ha poi riferito lâinidoneitĂ al registro INIPEC nella sua oggettivitĂ , indicandolo espressamente come âdichiarato non attendibileâ da un precedente di questa Corte, sul quale, peraltro, risulta in corso di pubblicazione unâordinanza di correzione dâufficio.
Ă palese, viceversa, che nellâordinanza corrigenda la Corte avrebbe voluto, in realtĂ , soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato M. sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di Firenze come âprot.tribunale.firenzegiustiziacert.itâ, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale come âcancelleria.immiglrazione.tribunale.firenzegiustizia.itâ, riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili â al contrario di quanto dichiarato nelle relate di notifica telematica â quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. SicchĂŠ, al di lĂ delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dallâINIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneitĂ sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioè â in sostanza â per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.
Lâaffermazione generica della inattendibilitĂ di quello che si definĂŹ âelenco INIPECâ â quale obiter dictum che, sebbene allâapparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere il discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, giĂ Cass. n. 30139/2017), per cui âIn materia di notificazioni al difensore, in seguito allâintroduzione del âdomicilio digitaleâ, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso lâindirizzo PEC risultante dallâalbo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di questâultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e questâultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustiziaâ â voleva essere giustificata, in realtĂ , dalla rilevata non riferibilitĂ soggettiva.
In sostanza, lâordinanza voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come asseritamente domiciliato presso i due indirizzi di PEC relativi al Tribunale di Firenze avevano riguardato indirizzi in alcun modo riferibili, sebbene sub specie di elettiva domiciliazione, al magistrato.
3. Ritiene, dunque, la Corte di disporre la correzione dellâordinanza n. 24160 del 2019 nel seguente modo, con alcune variazioni rispetto al tenore della proposta.
Si intenda espunta in detta ordinanza la seguente proposizione: âquesto a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. âcon elezione di domicilio presso lâavvocato Tribunale di Firenzeâ a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dellâimmigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche allâindirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dallâindice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui âper una valida notifica tramite PEC si deve estrarre lâindirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI4 PECâ). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso lâindirizzo di posta elettronica della Cancelleria dellâimmigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;â.
Si intenda essa sostituita con la seguente proposizione:
âquesto a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. âcon elezione di domicilio presso lâavvocato Tribunale di Firenzeâ (sic) a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dellâimmigrazione del Tribunale di Firenze (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dallâindice nazionale degli indirizzi INIPEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del M., tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso lâindirizzo di posta elettronica della Cancelleria dellâimmigrazione o presso lâufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dellâart. 141 c.p.c., comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale normaâ.
4. Si dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente ordinanza sullâoriginale dellâordinanza n. 24160 del 2019.
P.Q.M.
La Corte, visto lâart. 391-bis c.p.c., comma 1, secondo inciso, dispone dâufficio la correzione della propria ordinanza n. 24160 del 2019 nei termini indicati nella motivazione.
Visto lâart. 288 c.p.c., comma 2, secondo inciso, manda alla cancelleria di provvedere ad annotare la presente ordinanza sullâoriginale dellâordinanza n. 24160 del 2019.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019





